Non sussiste alcun elemento né di carattere letterale né di carattere logico, attesa l’analogia delle situazioni da regolare – per limitare il campo di applicazione del ristoro delle opere già eseguite e del rimborso delle spese sostenute “nei limiti delle utilità conseguite” alle sole fattispecie contrattuali.
Lo ha affermato il Tar Campania, sezione prima, con sentenza del 3 gennaio 2018, numero 3 (presidente Salvatore Veneziano, estensore Ida Raiola).
La questione.
L’art. 92 del codice delle leggi antimafia (159/2011) prevede, al terzo comma, decorsi trenta giorni dalla richiesta o, nei casi di urgenza, immediatamente, la P.A. possa concedere contributi, finanziamenti, agevolazioni, sotto condizione risolutiva, anche in assenza dell’informazione antimafia. L’eventuale successiva interdittiva comporta la revoca delle autorizzazioni e concessioni o il recesso dai contratti, “fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite“. Tale previsione viene poi ribadita nell’art. 94 comma 2.
Ora, “poiché ogni attività della pubblica amministrazione che importa erogazione di provvidenze economici è finalizzata a scopi di interesse pubblico e questi ultimi si sostanziano in benefici per la collettività, immediatamente o mediatamente riconducibili all’esercizio del potere, la nozione di “utilità conseguite” di cui all’art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011 va estesa anche a quei vantaggi generali che l’esecuzione del programma finanziato aveva di mira, che sono da accertarsi da parte della pubblica amministrazione in termini di effettività (cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 15 febbraio 2013, n. 119)”.
“Né – osserva il Tar Campania – ha pregio il rilievo formulato dalla difesa regionale secondo il quale, in materia di finanziamenti pubblici, la norma applicabile sarebbe quella contenuta nell’art.92, comma 3, d.lgs. n.159/2011 da leggere nel senso che “i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni”, mentre per i soli contratti è previsto il recesso “fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimante, nei limiti delle utilità conseguite”, non sussistendo – ad avviso del Collegio – alcun elemento né di carattere letterale né di carattere logico, attesa l’analogia delle situazioni da regolare – per limitare il campo di applicazione del ristoro delle opere già eseguite e del rimborso delle spese sostenute “nei limiti delle utilità conseguite” alle sole fattispecie contrattuali”.
La conclusione.
“In definitiva, il Tribunale ritiene che l’art.92, comma 3, e l’art.94, comma 2, del d.lgs. n.159/2011 vadano letti in maniera coordinata e senza ingiustificate scissioni e che, pertanto, nel caso di specie, sussistano i presupposti per far salvi il valore delle opere eseguite e/o il rimborso delle spese sostenute, ossia il riconoscimento delle utilità conseguite che coincidono con la realizzazione dell’obiettivo cui il contributo era preordinato“.
Di seguito, la motivazione integrale.
. . .
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)
sentenza del 3 gennaio 2018, numero 3
(presidente Salvatore Veneziano, estensore Ida Raiola)
(…)
Diritto
In limine litis, il Collegio rileva che il gravame risulta proposto anche avverso il provvedimento recante informativa antimafia interdittiva del Prefetto di Napoli n. -OMISSIS- e i relativi atti istruttori (indicati, rispettivamente, sub 5 e sub 6 dell’epigrafe), sui quali è già intervenuta sentenza di questa Sezione, come peraltro segnalato dalla stessa difesa attorea, di tal che, in ossequio al principio del ne bis in idem, l’impugnativa, nei limiti in cui è dispiegata avverso gli atti appena indicati, è da dichiararsi inammissibile.
Il ricorso è fondato e va accolto sotto il denunciato profilo della violazione di legge, per aver omesso la Regione Campania – allorché si è determinata a decurtare l’importo di €.155.844,01#, relativo alla quota di contributo spettante alla -OMISSIS-, dalla maggiore somma concessa alla Associazione Temporanea di Scopo con capofila l’Università degli Studi del Sannio per la realizzazione delle opere di cui al progetto Sensor descritto nella premessa in fatto- di considerare, come, invece, prescritto dall’art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, il valore delle opere già eseguite e delle spese sostenute “nei limiti delle utilità conseguite” (cfr. in termini, TAR Napoli, sez. I. -OMISSIS-).
Può osservarsi, infatti, che lo scopo precipuo della prevenzione, che si sostanzia nell’informativa antimafia e nei suoi effetti interdittivi, non è accertare l’attuale appartenenza alla criminalità organizzata di un determinato complesso imprenditoriale, bensì solamente la sussistenza di un rischio che quest’ultimo sia esposto ad influenze della prima.
Trattandosi di prevenire rischi e non di sanzionare condotte illecite, il sistema normativo mediante l’art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011 appresta un meccanismo di protezione fondato sul contemperamento degli opposti interessi in gioco, quali la tutela dell’affidamento del beneficiario, da un lato, e la tutela dell’ordine pubblico, dall’altro, prevedendo che, una volta accertato ex post, rispetto all’avvenuta erogazione di una provvidenza economica, il rischio di ingerenze della criminalità organizzata nell’impresa, siano revocate le agevolazioni concesse, salve le utilità conseguite.
Poiché ogni attività della pubblica amministrazione che importa erogazione di provvidenze economici è finalizzata a scopi di interesse pubblico e questi ultimi si sostanziano in benefici per la collettività, immediatamente o mediatamente riconducibili all’esercizio del potere, la nozione di “utilità conseguite” di cui all’art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011 va estesa anche a quei vantaggi generali che l’esecuzione del programma finanziato aveva di mira, che sono da accertarsi da parte della pubblica amministrazione in termini di effettività (cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 15 febbraio 2013, n. 119).
Nel caso di specie, nella produzione documentale versata in giudizio dalla società ricorrente il Collegio rinviene elementi a sostegno di un riconoscimento, da parte della Regione Campnia, dell’utilità conseguita, che, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, costituisce presupposto e limite per fare salvi il valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute.
L’erogazione del di un contributo va qualificata, nel rapporto tra concedente pubblico e beneficiario, come un mutuo a comunione di scopo, essendo l’erogazione destinata ad una finalità che è propria di entrambe le parti e che obbliga l’accipiens ad eseguire il programma concordato (a pena di revoca del finanziamento).
Ora, tenuto conto della documentazione versata in atti e, in particolare, delle risultanze della relazione tecnica finale sul progetto Sensor depositata dalla difesa della -OMISSIS- in data 12/10/2017, risulta difficilmente contestabile che lo scopo per il quale erano state erogate le provvidenze economiche, di cui una quota-parte in favore della società ricorrente, non sia stato realizzato fin dalla conclusione dei lavori alla data del 31/12/2015.
Né ha pregio il rilievo formulato dalla difesa regionale secondo il quale, in materia di finanziamenti pubblici, la norma applicabile sarebbe quella contenuta nell’art.92, comma 3, d.lgs. n.159/2011 da leggere nel senso che “i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni”, mentre per i soli contratti è previsto il recesso “fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimante, nei limiti delle utilità conseguite”, non sussistendo – ad avviso del Collegio – alcun elemento né di carattere letterale né di carattere logico, attesa l’analogia delle situazioni da regolare – per limitare il campo di applicazione del ristoro delle opere già eseguite e del rimborso delle spese sostenute “nei limiti delle utilità conseguite” alle sole fattispecie contrattuali.
In definitiva, il Tribunale ritiene che l’art.92, comma 3, e l’art.94, comma 2, del d.lgs. n.159/2011 vadano letti in maniera coordinata e senza ingiustificate scissioni e che, pertanto, nel caso di specie, sussistano i presupposti per far salvi il valore delle opere eseguite e/o il rimborso delle spese sostenute, ossia il riconoscimento delle utilità conseguite che coincidono con la realizzazione dell’obiettivo cui il contributo era preordinato.
Avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti nella fattispecie e alla novità della questione, si stima equo compensare tra le parti le spese giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati sub 1, 2, 3 e 4 dell’epigrafe, nei limiti della spiegata impugnativa;
b) dichiara inammissibile il ricorso nella parte in cui sono impugnati gli atti indicati sub 5 e 6 dell’epigrafe;
b) compensa tra le parti le spese di giudizio;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e le persone giuridiche private menzionate nel presente provvedimento.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Ida Raiola, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
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