Per i ricercatori universitari, ma in generale nel pubblico impiego, in applicazione del D. Lgs. 165/2001 per il reclutamento di personale è necessario indire un nuovo concorso o va applicato il principio di scorrimento della graduatoria già esistente e perfettamente valida?
Si tratta evidentemente di un’annosa questione che continua ad alimentare un forte dibattito sul comportamento delle Pubbliche Amministrazioni quando si tratta di scegliere tra l’una o l’altra modalità operativa ai fini dell’assunzione di personale.
Da ultima, tra le tante pronunce sul punto, va segnalata la sentenza del TAR Toscana – Firenze, Sez. I, n. 412 del 19 marzo 2018, in materia di graduatorie di ricercatori universitari.
I giudici fiorentini si sono trovati a valutare se fosse legittimo l’operato del Rettore di una Scuola Universitaria Superiore che, con decreto, ha preferito optare, senza alcuna specifica ed ideonea motivazione, per l’indizione di un nuovo concorso ai fini della stipula di un contratto per l’assunzione a tempo determinato di un ricercatore piuttosto che attingere da una graduatoria già esistente ed approvata con precedente decreto rettoriale del 2016.
Il TAR toscano ha di fatto confermato il prevalente orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, richiamando i principi già diffusamente espressi dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 28 luglio 2011, con cui si è affermata, all’esito di un lungo percorso giurisprudenziale, una “sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace”, dovendosi dare assoluta preferenza a quest’ultima, che è diventata la regola generale da applicarsi in via principale, in quanto l’attuale ordinamento afferma un generale favore circa l’utilizzazione della graduatoria degli idonei, che recede solo in taluni specifici casi (si veda al riguardo Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 4332 del 15 settembre 2015)
Infine, detta sentenza conclude nel senso che “l’Amministrazione intimata non ha dato in alcun modo contezza delle esigenze pubbliche giustificanti eccezionalmente la scelta dell’indizione di un nuovo concorso anziché dello scorrimento della graduatoria vigente”, elemento questo che, in presenza di una idonea motivazione in seno al provvedimento, avrebbe eventualmente potuto chiarire l’eventuale discostamento rispetto alla regola generale dello scorrimento della graduatoria.
Si riporta di seguito il testo della sentenza
Pubblicato il 19/03/2018
N. 00412/2018 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 276 del 2018, proposto da:
Giuseppe Roberto Tortora, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Tomassini, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via del Ponte alle Mosse, n. 182;
contro
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, e domiciliata per legge presso l’Avvocatura stessa in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l’annullamento
– del decreto del Rettore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa n. 702/2017 del 21.12.2017, pubblicato sull’Albo on line della Scuola il 22.12.2017, recante il bando della «selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. B della legge 240/2010 con regime di tempo pieno, di durata triennale (…) per il settore concorsuale 09/G2 “Bioingegneria” – Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/34 “Bioingegneria industriale”»;
– del decreto del Rettore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa n. 83/2018 del 14.02.2018 di nomina della Commissione giudicatrice;
– di ogni atto o provvedimento ad essi presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché ignoto al ricorrente e in ordine ai quali ci si riserva sin d’ora di proporre motivi aggiunti ivi compresi, in quanto occorrer possa, il Piano di Reclutamento 2017 – approvato in via definitiva dal Senato Accademico della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa con la deliberazione n. 114 del 20.06.2017 e dal Consiglio di Amministrazione della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa con deliberazione n. 127 del 28.06.2017 – e, in parte qua, il Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori a tempo determinato presso la Scuola Superiore Sant’Anna” emanato con D.D. n. 630 del 27.09.2011;
e per l’accertamento della perdurante validità della graduatoria approvata con decreto del Rettore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa n. 556/2016 del 14.10.2016 e dell’obbligo per la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa di attingere da detta graduatoria per la stipula del contratto oggetto del bando impugnato col presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Scuola Superiore Sant’Anna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2018 il consigliere Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, con decreto del Rettore n. 331 del 20.6.2016, aveva indetto una selezione per due posti di ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3 lett. b, della legge n. 240/2010.
Ad esito del procedimento concorsuale il ricorrente si era classificato quarto nella graduatoria concorsuale.
A distanza di poco più di un anno la predetta Scuola ha indetto una nuova selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, nello stesso settore concorsuale e scientifico disciplinare del precedente concorso.
Avverso il decreto del Rettore n. 702 del 21.12.2017, di approvazione del bando riguardante la nuova procedura selettiva, e gli atti connessi il ricorrente è insorto deducendo varie censure.
Si è costituita in giudizio la Scuola Superiore di Studi Universitari Sant’Anna di Pisa.
Alla camera di consiglio del 14 marzo 2018 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
L’Amministrazione ha eccepito il difetto di un interesse attuale a ricorrere, essendosi il ricorrente classificato quarto nella “vecchia” graduatoria.
L’eccezione è infondata.
Per effetto dello scorrimento della graduatoria il ricorrente, anche se il terzo classificato non rinunciasse a ricoprire il nuovo posto di ricercatore, migliorerebbe la propria collocazione nella graduatoria stessa, divenendo il primo dei non assunti.
Orbene, è sufficiente a giustificare l’interesse all’impugnativa la possibilità di successive rinunce da parte dei concorrrenti idonei collocati in migliore posizione nella classifica (Cons. Stato, A.P. 28.7.2011, n. 14).
Entrando nel merito della trattazione del gravame, si osserva quanto segue.
Con la prima censura il ricorrente deduce la violazione dell’art. 35, comma 5 ter, del d.lgs. n. 165/2001 e sostiene che lo scorrimento della graduatoria, in virtù di tale norma e dell’orientamento giurisprudenziale vigente, si pone come regola generale derogabile solo in casi eccezionali di cui l’Amministrazione deve dare conto.
La doglianza è fondata.
L’opzione interpretativa della giurisprudenza è a favore della prevalenza dello scorrimento della graduatoria, potendo l’amministrazione solo in via subordinata procedere all’indizione di nuovi concorsi, in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso (Cons. St., sez. V, 28 luglio 2015 n. 3723; in senso conforme: Cons. St., Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14; Cons. St., 17 gennaio 2014, n. 178).
Decisiva appare l’ampia formulazione dell’art. 35, comma 5 ter, del d.lgs. n. 165/2001 (“Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione”), applicabile anche in caso di assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi dell’art. 36 del medesimo decreto legislativo.
Depongono nello stesso senso l’art. 6, penultimo comma, del bando di concorso del 2016, il quale prevede che la graduatoria degli idonei abbia una durata triennale, ed il successivo art. 7, secondo cui “la graduatoria degli idonei potrà essere utilizzata per il subentro nel rapporto di lavoro o la stipula di nuovi contratti”.
Gli appena richiamati art. 6, penultimo comma, e art. 7, in quanto frutto di autonoma determinazione dell’Università intimata, costituiscono anzi espresso riconoscimento dell’assenza di circostanze che legittimino la deroga al principio dell’utilizzo triennale delle graduatorie concorsuali.
Non ha pregio la tesi della difesa dell’Amministrazione resistente, secondo la quale il citato comma 5 ter dell’art. 35 riguarderebbe unicamente il personale pubblico contrattualizzato.
Invero, il dettato legislativo non contiene alcuna limitazione in tal senso e fa anzi riferimento alle procedure concorsuali indette da tutte le pubbliche amministrazioni, comprese, quindi, le Università.
Con la seconda censura l’istante deduce che il provvedimento impugnato non reca alcuna motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato a discostarsi dalla regola generale dello scorrimento della graduatoria.
Il rilievo è fondato.
L’Amministrazione intimata non ha dato in alcun modo contezza delle esigenze pubbliche giustificanti eccezionalmente la scelta dell’indizione di un nuovo concorso anziché dello scorrimento della graduatoria vigente.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la Scuola Superiore di Studi Universitari Sant’Anna a corrispondere al ricorrente la somma di euro 2.000 (duemila) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
Manfredo Atzeni, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Consigliere