Il Tar Lazio (sez. I ter, 13 aprile 2018, n. 4100) perviene a un importante chiarimento sulla natura giuridica di Organismo di Diritto Pubblico delle federazioni sportive, e in particolare della FIGC.
La FIGC ha tutte e tre i requisiti che l’art. 3 del Codice Appalti prevede per l’esistenza di ODP: la personalità giuridica, l’essere istituite per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, il finanziamento pubblico o il controllo pubblico.
Le caratteristiche delle federazioni sportive nazionali, Organismi di Diritto Pubblico
Le federazioni sportive nazionali sono infatti enti cui il legislatore ha attribuito personalità giuridica di diritto privato, cui però sono assegnate funzioni di rilievo pubblicistico. Né può dubitarsi del fatto che le federazioni siano istituite per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, essendo le stesse, enti senza fini di lucro deputati al controllo del regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici, della preparazione olimpica, dell’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi.
Per quanto riguarda il terzo tratto caratteristico, il finanziamento o controllo pubblico, se anche il budget della Federazione è per una parte minoritaria composto dei contributi del CONI, il complesso dei poteri di controllo del CONI deve ritenersi integrante il contenuto della nozione comunitaria di controllo, recepita dal legislatore nazionale nel disciplinare la figura dell’organismo di diritto pubblico.
Il precedente dell’ANAC, con delibera n. 372 del 26.3.2016,
Anche l’ANAC, con delibera n. 372 del 26.3.2016, aveva optato per la natura di Organismo di Diritto Pubblico della Federazioni sportive, dato che le Federazioni, sebbene dotate di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sono soggette alla vigilanza e ai controlli del CONI (ente pubblico non economico) sia in fase di costituzione – attraverso il riconoscimento ai fini sportivi (condizione, questa, necessaria, per l’ottenimento della personalità giuridica di diritto privato) – sia nel corso di tutta la loro attività”.
L’applicazione della normativa appalti alle federazioni sportive, in quanto organi del CONI
Per completezza il Tar Lazio chiarisce che in determinati casi la Federazione sportiva deve applicare la normativa appalti anche a prescindere dalla natura di Organismo di Diritto Pubblico
La giurisprudenza ha affermato come “l’attività posta in essere da una federazione sportiva volta alla individuazione e scelta del contraente per un contratto avente ad oggetto l’assicurazione, a favore di tutti i tesserati, per la responsabilità civile e gli infortuni personali derivanti dallo svolgimento di un’attività sportiva, non costituisce una fase della c.d. vita interna della Federazione stessa, ma rappresenta il momento in cui questa, quale organo del C.O.N.I., provvede alla tutela dei suoi iscritti per i rischi ai quali questi sono esposti nell’esercizio dell’attività sportiva. …. In quanto finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell’attività sportiva, la Federazione agisce, dunque, quale organo del C.O.N.I., ponendo in essere atti amministrativi (e non meramente privatistici), con la conseguenza che la giurisdizione sull’eventuale controversia nascente da tale situazione deve essere riconosciuta al giudice amministrativo” (Cons. St., sez. VI, 10 settembre 2007, n. 4743).