Regolamento concernente l’accessibilita’ dei dati raccolti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018 è stata pubblicata la delibera ANAC – 1 marzo 2018, n. 264 – recante il “Regolamento concernente l’accessibilità dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici”, già in vigore dal 7 aprile 2018.

Il nuovo Regolamento contiene i seguenti 8 articoli:

Art. 1 – Definizioni
Art. 2 – Oggetto
Art. 3 – Tipologie di dati resi accessibili
Art. 4 – Libera accessibilità ai dati
Art. 5 – Accessibilità regolamentata ai dati
Art. 6 – Richieste di accesso generalizzato Art. 7 – Disposizioni transitorie
Art. 8 – Entrata in vigore

Oggetto del Regolamento

Il Regolamento disciplina l’accessibilità ai dati presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici (BDNCP).
Restano esclusi dall’ambito applicativo del presente regolamento:

a) il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e le modalità di accesso ai documenti amministrativi, sia cartacei che telematici, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, già disciplinati dai regolamenti in uso presso l’Autorità;
b) le modalità di acquisizione dei dati mediante il sistema AVCPass per le finalità di cui all’art. 81 del decreto legislativo n. 50/2016, secondo quanto previsto dall’art. 216, comma 13, del medesimo testo normativo;
c) il diritti di accesso ai dati personali esercitato dagli interessati ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 196/03;
d) le attività di pubblicazione obbligatoria, sul sito web istituzionale, dei dati, informazioni, atti e documenti relativi all’organizzazione e all’attività dell’ANAC previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicità delle pubbliche amministrazioni e le modalità per l’esercizio dell’accesso civico di cui all’art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 33/2013.

Tipologie di dati resi accessibili

All’articolo 3, sono rese accessibili le seguenti tipologie di dati contenute nella di dati contenute nella BDNCP:
a) Dati identificativi delle stazioni appaltanti (codice fiscale; partita IVA; denominazione; provincia; città; CAP; pec/e-mail);
b) Dati identificativi delle SOA (codice fiscale; partita iva; denominazione; provincia; città; CAP; pec/e-mail);
c) Dati identificativi dei soggetti a diverso titolo coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti (amministrazione o denominazione/ragione sociale dell’operatore economico cui appartiene il soggetto; cognome; nome);
d) Dati identificativi degli operatori economici (codice fiscale; partita IVA; denominazione);
e) Dati relativi alle attestazioni SOA possedute dai soggetti qualificati;
f) Dati relativi ai Certificati Esecuzione Lavori (CEL);
g) Dati relativi al Casellario informatico delle imprese ad eccezione delle annotazioni riservate;
h) Dati relativi all’appalto (informazioni contenute nel bando; informazioni relative alla procedura di scelta del contraente; imprese partecipanti);
i) Dati relativi al contratto: dati relativi all’aggiudicatario (codice fiscale; partita IVA; denominazione), importi di  aggiudicazione; date di inizio e fine contratto;
j) Dati relativi allo stato avanzamento lavori;
k) Dati relativi alle varianti;
l) Dati relativi a interruzioni e sospensioni dei lavori;
m) Dati relativi al collaudo;
n) Dati relativi al subappalto;
o) Dati relativi ai prezzi di riferimento di cui all’art. 9 del decreto-legge n. 66/2014;
p) Dati identificativi dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle amministrazioni, dei
Responsabili per l’amministrazione dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (amministrazione; cognome; nome;).

I dati acquisiti da soggetti terzi sono presentati e resi accessibili cosi’ come ricevuti da parte del soggetto responsabile della comunicazione degli stessi all’ANAC.
L’ANAC esegue i controlli di propria competenza e, qualora emergano incompletezze o incoerenze, ne da’ comunicazione al soggetto o all’Amministrazione che li ha trasmessi affinchè provveda alle dovute modifiche o integrazioni.  I dati personali resi accessibili sono esclusivamente quelli per i quali e’ già previsto un regime di pubblicità ai sensi della normativa vigente.
L’ANAC e’ titolare del trattamento e garantisce i diritti dell’interessato che possono essere esercitati ai sensi della
normativa vigente.

Accessibilità libera ai dati

Chiunque può accedere ai dati di cui all’art. 3, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali,
attraverso apposite modalità intese quali servizi di consultazione disponibili sul portale dell’ANAC, la quale ne disciplina le
caratteristiche tecniche.
I dati liberamente accessibili sono riutilizzabili secondo le modalità di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 33/2013. Sono escluse dall’accesso libero le annotazioni riservate inserite nel casellario informatico delle imprese di cui alla lettera g) dell’art. 3, il cui accesso resta regolamentato dalle specifiche disposizioni di settore.

Accessibilità regolamentata ai dati

L’ANAC valuta le richieste che comportino un accesso massivo ai dati, ovvero complesse attività di estrazione o che richiedano specifiche modalità tecniche di accesso, e, se ritenute ammissibili anche al fine di perseguire i propri obiettivi istituzionali, mette a disposizione i dati:
a) mediante servizi di cooperazione applicativa che consentono l’interoperabilità e lo scambio di dati puntuali o massivi tra la
BDNCP e le banche dati di altre pubbliche amministrazioni;
b) mediante estrazioni e/o elaborazioni specifiche; in tali casi l’ANAC, valutate entro trenta giorni l’ammissibilità e le condizioni per la accessibilità ai dati richiesti, ne da’ comunicazione al richiedente. Entro i trenta giorni successivi dalla data di comunicazione di ammissibilità, l’ANAC fornisce i dati richiesti salvo esigenze elaborative legate alla natura e alla complessità dei dati.
Per l’accesso ai dati secondo le modalità di cui alle lettere a) e b), si può prevedere la stipula di un protocollo d’intesa o convenzione tra le parti su iniziativa dell’ANAC o della parte interessata. Qualora le richieste non siano riconducibili ad un protocollo d’intesa o convenzione già esistente, l’accesso ai dati è autorizzato dal Consiglio o, in via d’urgenza, dal Presidente, previa istruttoria degli uffici competenti che ne verificano la pertinenza, la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica.
Per l’accesso ai dati con le modalità di cui al presente articolo, di cui l’Autorità disciplina le caratteristiche tecniche, deve essere inviata istanza all’ANAC utilizzando esclusivamente la modulistica prevista disponibile sul sito dell’ANAC nella sezione Servizi-Modulistica, specificando le finalità di trattamento dei dati.
In relazione alla tipologia della richiesta, l’ANAC individuerà eventuali costi a carico del richiedente connessi all’erogazione del servizio.
Al fine di garantire la protezione dei dati personali nell’ambito dei trasferimenti effettuati ai sensi dell’ articolo 5, di detto regolamento, sono adottate idonee misure di sicurezza.

Redazione

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