Il Consiglio di Stato (Cons. St., comm. spec., 10 maggio 2018, n. 1241) ha reso il parere sulla disciplina dei contratti di acquisto o locazione di immobili
Il parere ha così sancito che l’art. 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dall’art. 5, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, letto in combinato disposto con l’art. 17, lett. a), dello stesso Codice dei contratti comporta che in riferimento ai contratti “aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni” vanno rispettati i principi “di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica” previsti dall’art. 4 per tutti i contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del codice.
Pertanto le amministrazioni pubbliche sono tenute a rispettare i principi dell’ordinamento comunitario nelle procedure per l’acquisizione o per l’affitto di immobili da utilizzare per proprie finalità istituzionali.I
Conseguentemente, la vigilanza e il controllo sui detti contratti pubblici sono attribuiti all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 213 dello stesso Codice.
Per i dettagli sulle procedure di acquisto e affitto di immobili delle pubbliche amministrazioni, si allega il parere completo del Consiglio di Stato (Cons. St., comm. spec., 10 maggio 2018, n. 124)