La Corte Costituzionale (sentenza 106 n. 2018) boccia la legge della Regione Liguria laddove questa prevede requisiti più gravosi per gli stranieri extracomunitari (10 anni di residenza consecutiva) per l’accesso alle case popolari
Con la sentenza depositata il 24 maggio 2018, la Consulta si pronuncia sulla legge (soprannominata “anti-stranieri” e accompagnata dallo slogan “case popolari prima agli italiani”) della Regione Liguria sull’edilizia popolare, laddove questa prevedeva per gli stranieri extracomunitari 10 anni di residenza consecutiva ai fini della richiesta di case popolari, requisito considerato discriminatorio e in violazione della normativa internazionale e comunitaria, che invece stabiliscono il divieto di discriminazione nell’accesso ai servizi e prestazioni sociali per gli extracomunitari risiedenti da lungo periodo, cioè 5 anni.
Il divieto di discriminazione nei confronti dei cittadini extracomunitari residenti per almeno cinque anni (soggiornanti di lungo periodo)
Viene così dichiarata incostituzionale l’art. 4 della legge regionale 13/2017 (Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38), per contrasto agli artt. 4 e 11 della direttiva 2003/109/CE, del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, recepita con il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, il cui art. 1 ha sostituito l’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
L’art. 4 della direttiva prevede infatti che i soggiornanti di lungo periodo (extracomunitari residenti per almeno cinque anni) siano equiparati ai cittadini dello Stato membro in cui si trovano ai fini, tra l’altro, del godimento dei servizi e prestazioni sociali (art. 11), tra i quali rientra l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, come testualmente conferma la lettera f) del suo art. 11, con il riferirsi alla «procedura per l’ottenimento di un alloggio».
La legge, la n. 13 del 2017, aveva infatti modificato il requisito previsto per i cittadini di Paesi extracomunitari: prima era richiesta la titolarità della carta o del permesso di soggiorno almeno biennale abbinato all’attività lavorativa.
A seguito dell’intervento legislativo oggetto di scrutinio della Consulta, veniva invece richiesta la regolare residenza da almeno 10 anni consecutivi in Italia per tutti gli stranieri, in contrasto con n relazione agli artt. 4 e 11 della direttiva 2003/109/CE, del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, recepita con il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, il cui art. 1 ha sostituito l’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
Una forma dissimulata di discriminazione nei confronti degli stranieri extracomunitari
La Corte conclude che il requisito della residenza decennale sia una forma dissimulata di discriminazione nei confronti dei cittadini extracomunitari.
E ciò senza neppure prevedere che tale decennale residenza sia trascorsa nel territorio della Regione Liguria, facendo non coerentemente riferimento alla residenza nell’intero territorio nazionale, ancorché sia poi la stessa legge impugnata, per quanto riguarda la prova del “radicamento” con il «bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando», a fissare un requisito di residenza di «almeno cinque anni» (art. 5, comma 1, lettera b, della legge reg. Liguria n. 10 del 2004, come, a sua volta, modificato dalla legge reg. Liguria n. 13 del 2017)»
Il precedente: la sentenza n. 168 del 2014 sulla legge della Regione Valle D’Aosta
Con riguardo ad una legge della Regione Valle d’Aosta, la Corte Costituzionale aveva già affermato che «la previsione dell’obbligo di residenza da almeno otto anni nel territorio regionale, quale presupposto necessario per la stessa ammissione al beneficio dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica (e non, quindi, come mera regola di preferenza), determina un’irragionevole discriminazione sia nei confronti dei cittadini dell’Unione, ai quali deve essere garantita la parità di trattamento rispetto ai cittadini degli Stati membri (art. 24, par. 1, della direttiva 2004/38/CE), sia nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, i quali, in virtù dell’art. 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/109/CE, godono dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda anche l’accesso alla procedura per l’ottenimento di un alloggio» (sentenza n. 168 del 2014).