Con la deliberazione 397/2018, l’Anac da importanti chiarimenti sulle procedure per la formazione di albi ed elenchi di professionisti, ai quali affidare incarichi legali, alla luce dei principi previsti dalle Linee Guida n. 4 sugli appalti sotto soglia sulla formazione di elenchi di operatori economici.
Il requisito della sede nel territorio della stazione appaltante
In particolare, l’avviso esplorativo per ricevere manifestazioni di interesse è illegittimo laddove prevede un requisito territoriale, quale avere lo studio principale nella circoscrizione del Tribunale di riferimento (in questo caso di Mantova) in quanto si tratta di un criterio lesivo della concorrenza.
A questo proposito, viene citata la giurisprudenza (Tar Toscana sez. I 8 marzo 2018 n. 356) che ritiene il requisito territoriale della sede operativa all’interno di alcune zone del comune o, comunque, entro i 500 metri dal confine dello stesso comune, limitativo della par condicio della procedura, «consentendo la partecipazione solo a imprese che risultino avere una sede entro un ristrettissimo perimetro, con l’effetto di favorire determinati operatori a discapito di altri, senza che detto discrimine appaia giustificato o proporzionato in relazione ad un qualche interesse ritenuto prevalente».
Le altre precisazioni dell’ANAC sugli avvisi per la formazione di elenchi di operatori economici: il valore presunto dell’importo e il criterio degli anni di iscrizione all’Ordine professionale.
Inoltre è necessario che vi sia, nell’avviso esplorativo, una stima, almeno presunta, dell’importo previsto per gli anni di durata dell’iscrizione nell’elenco.
Infine viene precisato che l’uso di un requisito previsto di anni di iscrizione all’Albo, ovvero di un periodo minimo di 7 anni di iscrizione all’Ordine degli avvocati, se pure rientra nell’ambito delle scelte discrezionali della S.A. e tuttavia, dovrebbe essere motivato.
Con riferimento al requisito soggettivo di idoneità professionale, la giurisprudenza ritiene tale clausola non sproporzionata o illogica o irrazionale quando è preordinata a selezionare soggetti che operino da un congruo lasso di tempo nel settore oggetto dell’appalto, al fine di individuare concorrenti che assicurino una certa affidabilità e pregressa esperienza nello svolgimento del servizio, con il limite tuttavia della ragionevolezza e proporzionalità e purchè la previsione di tali requisiti non esplichi effetti lesivi della concorrenza (Tar Puglia Lecce sez. III 10 marzo 2015 n. 828);
Per maggiori informazioni sulle procedure di formazione degli elenchi di operatori economici e professionisti si vedano le Linee guida n. 4 dell’ANAC
In allegato la DELIBERA N. 397 DEL 17 aprile 2018 dell’Anac.