Informativa antimafia, iscrizione white list in caso di ricorso contro l’interdittiva

Secondo la circolare del 22 marzo 2018 del Ministero dell’Interno (N. 11001/119/20(8)-A Roma, 22 marzo 2018 ) E’ doverosa per il Prefetto l’iscrizione nella white list richiesta dall’azienda destinataria di informazione interdittiva che abbia impugnato il relativo provvedimento ed ottenuto dal Tribunale competente per le misure di prevenzione l’applicazione del controllo giudiziario di cui alla lett. b) del comma 2, dell’art. 34-bis.

Se, infatti, la consultazione dell’elenco è la modalità obbligatoria attraverso la quale deve essere acquisita la documentazione antimafia per le attività a rischio, un eventuale rifiuto dell’iscrizione finirebbe con il vanificare la sospensione disposta dal Giudice, la cui finalità è proprio quella di incentivare l’adesione spontanea dell’impresa a questo nuovo strumento di autodepurazione dalle infiltrazioni criminali consentendole di continuare ad operare nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Nel procedere all’iscrizione, tuttavia, sembra opportuno che il Prefetto annoti di avere così provveduto per effetto della misura adottata dal Tribunale ai sensi della norma sopra citata.

Si riporta di seguito il testo della circolare

MINISTERO DELL’INTERNO

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 11001/119/20(8)-A

Roma, 22 marzo 2018

OGGETTO: Art. 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Problematiche applicative.

Quesito. Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura ha segnalato talune questioni connesse all’applicazione dell’istituto del controllo giudiziario delle aziende di cui all’art. 34-bis del Codice antimafia, introdotto dall’art. 11 della legge 17 ottobre 2017, n. 161.

Il primo degli aspetti per i quali viene sollecitato un chiarimento riguarda l’interpretazione del comma 7 della suddetta disposizione laddove statuisce che dal provvedimento che dispone il controllo giudiziario deriva la sospensione della documentazione antimafia impugnata. In particolare, si chiede di conoscere se l’impresa che beneficia della suddetta sospensione ha anche il diritto di ottenere l’iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che le c.d. “white list” sono un istituto codificato con la legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, commi 52-56). Pur con le dovute differenze di procedimento, legate alla sua natura ad istanza di parte, l’iscrizione negli elenchi prefettizi presuppone un’istruttoria il cui oggetto sostanziale di indagine è il medesimo delle informazioni antimafia, cioè la verifica dell’assenza di cause preclusive ex art. 67, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e l’insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del medesimo Codice antimafia.

Come è noto, per effetto del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, poi convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, la suddetta iscrizione, pur conservando formalmente la primigenia natura volontaria, è divenuta di fatto adempimento necessitato attraverso il quale viene accertata, nei confronti dei soggetti che operano nei settori “sensibili”, l’assenza di motivi ostativi ai fini antimafia. Inoltre, l’iscrizione nell’elenco “tiene luogo della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta” (art. 1, comma 52-bis, legge n. 190/2012).

Fatta questa premessa, si ritiene che la norma in commento debba essere interpretata nel senso di rendere doverosa per il Prefetto l’iscrizione nella white list richiesta dall’azienda destinataria di informazione interdittiva che abbia impugnato il relativo provvedimento ed ottenuto dal Tribunale competente per le misure di prevenzione l’applicazione del controllo giudiziario di cui alla lett. b) del comma 2, dell’art. 34-bis. Se, infatti, la consultazione dell’elenco è la modalità obbligatoria attraverso la quale deve essere acquisita la documentazione antimafia per le attività a rischio, un eventuale rifiuto dell’iscrizione finirebbe con il vanificare la sospensione disposta dal Giudice, la cui finalità è proprio quella di incentivare l’adesione spontanea dell’impresa a questo nuovo strumento di autodepurazione dalle infiltrazioni criminali consentendole di continuare ad operare nei rapporti con la pubblica amministrazione. Nel procedere all’iscrizione, tuttavia, sembra opportuno che il Prefetto annoti di avere così provveduto per effetto della misura adottata dal Tribunale ai sensi della norma sopra citata. Si sottolinea, altresì, la necessità di monitorare con particolare attenzione la posizione dell’impresa iscritta, alla luce non solo dell’esito dell’impugnazione proposta avverso il provvedimento interdittivo che la riguarda ma anche degli sviluppi del procedimento di prevenzione instauratosi nei suoi confronti.

Altra questione sottoposta all’attenzione di quest’Ufficio è il rapporto tra l’amministrazione disposta dal Prefetto ai sensi dell’art. 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014 e la nomina per la medesima azienda dell’amministratore giudiziario, in base all’art. 34-bis, del Codice antimafia.

La prima previsione configura una misura chiaramente preordinata al perseguimento di determinati interessi pubblici tassativamente elencati che vengono messi in pericolo da situazioni di contiguità o di agevolazione mafiosa ascrivibili a responsabilità dell’impresa e dei soggetti capaci di determinarne l’andamento. Si tratta di un presidio a garanzia di uno specifico contratto, quello in relazione al quale vengono in evidenza le esigenze individuate dalla norma, e non della totalità delle commesse dell’impresa all’atto dell’adozione del provvedimento.

La seconda disposizione è stata inserita dalla legge n. 161/2017 nel Capo V del Codice antimafia, dedicato alle misure di prevenzione patrimoniale diverse dalla confisca. Come si è avuto modo di chiarire con circolare del 19 gennaio u.s., il controllo giudiziario non determina lo “spossessamento gestorio” ma consiste in una vigilanza prescrittiva condotta dal commissario nominato dal Tribunale al quale viene affidato il compito di monitorare all’interno dell’azienda l’adempimento di una serie di obblighi di compliance imposti dal giudice.

Nell’ipotesi segnalata da codesta Prefettura, il presidio di legalità nella forma del c.d. “tutoraggio” all’azienda si fonda sul medesimo presupposto della gestione commissariale di nomina prefettizia già avviata, vale a dire la presenza di indizi di fatto rivelatori di pericoli di contiguità o di agevolazione mafiosa.

Si ritiene, pertanto, che, qualora tale controllo venga disposto dal magistrato perché ritenuto adeguato alle rilevate esigenze di prevenzione in relazione alla totalità dei rapporti economici facenti capo all’azienda, determini il venir meno della misura ex art. 32, del decreto-legge 90/2014, analogamente a quanto previsto dal comma 5 della medesima norma per il caso in cui siano applicate le confisca, il sequestro o l’amministrazione giudiziaria dell’impresa. Siffatta interpretazione, del resto, è avvalorata dalla circostanza che quello riservato al Prefetto è un potere conformativo e limitativo della libertà di iniziativa economica che deve essere esercitato secondo canoni rispettosi del principio di proporzionalità.

Ne discende che, se nella scala degli interventi astrattamente possibili in ragione della gravità della situazione riscontrata a carico dell’operatore economico, il Tribunale ritiene percorribile la strada del controllo giudiziario, non sembra possibile giustificare ulteriormente il mantenimento di una gestione separata “ad contractum”. Muovendo da tale assunto, tuttavia, si pone l’imprescindibile esigenza di assicurare un’adeguata interlocuzione con la magistratura procedente, finalizzata a fare emergere il patrimonio info-investigativo dal quale è scaturita la valutazione di un livello di compromissione della governance aziendale così grave da motivare la misura del commissariamento.

Ancorché ciò non sia espressamente previsto, è, quindi, necessario che in tutti i casi di adozione del provvedimento in esame ne venga data notizia al competente organo giurisdizionale per le relative valutazioni, anche in ordine alla individuazione dei “soggetti interessati” alla vicenda da sentire in camera di consiglio ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6.

Si allega la Circolare white list antimafia ricorso pendente N. 11001/119/20(8)-A

Redazione

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