Il Tar Lazio sulle conseguenze del patteggiamento in materia di incandidabilità alle elezioni amministrative, se è intervenuta l’estinzione del reato ma non la riabilitazione. La condanna patteggiata è motivo di incandidabilità se non c’è riabilitazione (Tar Lazio -Latina, 24 maggio 2018, n. 278)
Secondo il Tar Latina, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 235 del 2012, l’unica causa di estinzione della condizione di incandidabilità alle elezioni dovuta a reati commessi è la sentenza di riabilitazione.
La differenza tra riabilitazione ed estinzione della condanna
La materia della incandidabilità per le cariche elettive è infatti attualmente disciplinata dal D.lgs. n. 235 del 2012 il quale nel disporre, all’art. 15, che l’incandidabilità opera anche nel caso di sentenza definitiva che disponga l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., prevede, al comma 3, che “la sentenza di riabilitazione, ai sensi dell’art. 178 e seguenti del codice penale, è l’unica causa di estinzione anticipata dell’incandidabilità”.
Infatti nella riabilitazione l’effetto estintivo si verifica solo se il condannato ha dato prove effettive e costanti di buona condotta, rilevando il profilo soggettivo rilevato ex post dal giudice.
Al contrario non si può attribuire lo stesso effetto alla causa di estinzione del reato di cui all’art. 445, ultimo comma, c.p.p., giacché è correlata alla condizione oggettiva del mero decorso del tempo, dal momento che l’estinzione del reato e degli effetti penali della condanna di cui all’art. 445 c.p.p. discende dal mero fatto che il condannato non commetta altro reato della stessa indole nel termine di cinque anni,
La riabilitazione dopo il patteggiamento
Del resto la Corte di Cassazione ha difatti riconosciuto al condannato, la cui pena sia stata medio tempore estinta ex art. 445, comma 2, c.p.c., l’interesse a chiedere la riabilitazione, in quanto correlato ad una completa valutazione post factum, non irrilevante sul piano dei diritti della persona (Cass. pen., sez. I, 18 giugno 2009, n. 31089).
Ne consegue che sebbene entrambi gli istituti – della riabilitazione e dell’estinzione della pena patteggiata – assicurino al condannato la cessazione degli effetti penali della condanna, non possono ritenersi sovrapponibili ed equiparabili, in quanto solo con la riabilitazione si acquista la certezza dell’effettiva rieducazione del reo, poiché l’estinzione ex art. 445 c.p.p. deriva dal solo dato fattuale del mero decorso del tempo. Pertanto solo alla riabilitazione possono ricollegarsi effetti ai fini della candidabilità.
Il requisito di onorabilità di riacquista solo dopo la prova della rieducazione del reo
Dalle differenze sostanziali tra i due istituti, secondo il Tar Lazio, emerge la ratio della scelta rigorosa del Legislatore il quale non ha ritenuto – nel dettare la norma di cui all’art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 235 del 2012 – di dover ancorare la cessazione della situazione di incandidabilità al venir meno degli effetti penali della condanna, richiedendo invece espressamente la prova dell’effettiva rieducazione del reo, come attestata attraverso la sentenza di riabilitazione, quale elemento indefettibile per il riacquisto dei requisiti di onorabilità richiesti dall’art. 54, comma 2, della Costituzione, per l’accesso alle funzioni pubbliche (Corte Costituzionale, 19 novembre 2015, n. 236).
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