Pubblica illuminazione e convenzione Consip, nessun obbligo di adesione

Il servizio di pubblica illuminazione, alla luce di del Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19 aprile 2018, n. 2392, non è da affidare obbligatoriamente mediante convenzione Consip.

L’obbligo di aderire alle convenzioni Consip per determinate categorie merceologiche

In altre parole, il servizio di pubblica illuminazione non rientra nel novero di servizi e forniture per i quali, in forza dell’art. 1, comma 7, legge 135 del 2012, come successivamente modificato e integrato, le amministrazioni locali sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni ed accordi quadro messi a disposizione da Consip. Ciò a maggior ragione laddove tale servizio viene integrato dei lavori aggiuntivi – di realizzazione di rete in fibra ottica e sistema di videosorveglianza – previsti dal bando del Comune.

L’obbligo di utilizzare i medesimi parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip

I giudici di Palazzo Spada chiariscono che, in generale, l’utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni Consip riferiti a beni e servizi comparabili, di cui all’art. 26 legge 488 del 1999, non consiste nel loro uso quali limiti minimi e ineludibili di congruità degli importi a base d’asta e congruità delle offerte.
Tali parametri vanno utilizzati bensì quali limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili.
In ogni caso, ovviamente, il loro utilizzo presuppone presuppone la compatibilità. Senonché nel caso di specie, come evidenziato, fa difetto proprio tale comparabilità, in quanto il servizio messo a gara dal Comune di Crema, non era a quello oggetto delle condizioni della convenzione Consip Luce 4, sia per diversità dei servizi sia per diversità della durata (15 anni in luogo di 9 anni).

Di seguito un estratto dalla sentenza, ed in allegato, la sentenza integrale.

Pubblicato il 19/04/2018
N. 02392/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06436/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

(…)

Del tutto improprio, poi, è il riferimento all’asserita difformità delle convenzioni di gara prevista dal Bando rispetto a quelle di cui alla Convenzione Consip: queste ultime come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata non sarebbero affatto comparabili con quelle previste dal Comune di Crema, vista la diversa maggiore durata (15 anni per il servizio oggetto di affidamento con la presente gara a fronte dei 9 anni previsti dalla Convenzione Consip), e la maggiore ampiezza dell’oggetto dell’affidamento del Comune (includente la fibra ottica, la videosorveglianza e gli oneri di manutenzione straordinaria).
Peraltro, anche alla luce della giurisprudenza amministrativa richiamata dalla difesa comunale (Cons. Stato, Sez. V, sentenza 30.4.2015, n. 2194, nonché, in senso conforme, Sez. III, 14.4.2015, n. 1908), il servizio di pubblica illuminazione (a maggior ragione laddove integrato dei lavori aggiuntivi – di realizzazione di rete in fibra ottica e sistema di videosorveglianza – previsti dal bando del Comune di Crema) non rientra nel novero di servizi e forniture per i quali, in forza dell’art. 1, comma 7, legge 135 del 2012, come successivamente modificato e integrato, le amministrazioni locali sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni ed accordi quadro messi a disposizione da Consip (fatto salvo il conseguimento di prezzi inferiori di almeno il 3% attraverso autonome procedure ad evidenza pubblica).
Né sussiste l’obbligo, per le amministrazioni locali, di recepire nei propri bandi di gara i medesimi parametri tecnici ed economici previsti dalle procedure competitive esperite da Consip.
A tal proposito, l’art. 26 legge 488 del 1999 indica i parametri prezzo-qualità non già quali limiti minimi e ineludibili di congruità degli importi a base d’asta e congruità delle offerte, come vorrebbe l’appellante, bensì quali limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili: senonché nel caso di specie, come evidenziato, fa difetto proprio tale comparabilità, in quanto il servizio messo a gara dal Comune di Crema, per il tramite di S.C.R.P., non era a quello oggetto delle condizioni della convenzione Consip Luce 4.
Anche l’addotta insufficienza, in applicazione dei parametri della su indicata Convenzione Consip, del canone annuo posto a base di gara a remunerare gli investimenti da effettuarsi è assunto erroneo posto che Enel effettua il calcolo moltiplicando il canone per una durata di anni 9 (Convenzione Consip) e non per la maggiore durata di anni 15 previsto per l’affidamento oggetto di gara: come bene argomentato dalla difesa comunale, il canone annuo di Crema (poco più di € 978.000) supera di € 376.000 il canone base Consip (€ 602.000); e, dunque, moltiplicando la suddetta differenza positiva per i 6 anni d’ulteriore durata del contratto del Comune di Crema, si produrrà quale risultato un margine positivo nominale di € 798.000.

(…)

Qui in allegato la versione integrale della Sentenza N.2392/2018

Redazione

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