Secondary Ticketing: il decreto contro il bagarinaggio online

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 12 Marzo 2018, riguardante l’adozione delle specificazioni e regole tecniche attuative in materia di secondary ticketing.

Per poter capire meglio il fenomeno a cui si riferisce il decreto, è bene spiegare cosa sia il Secondary Ticketing.

Si tratta di un mercato di biglietti parallelo a quello autorizzato, molto attivo su internet, che offre in vendita biglietti per ogni genere di eventi, non solo del settore spettacolo, biglietti non autorizzati e maggiorati ingiustificatamente per multipli del prezzo ufficiale, alimentando un vero e proprio mercato parallelo ed oneroso a danno del consumatore/spettatore, in pratica si tratta di bagarinaggio online, approfittando della “legge della domanda e dell’offerta” utilizzando software per acquisti seriali e che non lasciano alcuna speranza al grande pubblico.

Il Decreto rappresenta senza dubbio una svolta importante, che si pone come fine l’aumento dell’efficienza e della sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, nonche’ di assicurare la tutela dei consumatori, e che mette in difficoltà crescente coloro che utilizzano i bot, vietando così di fatto la rivendita dei biglietti sui siti web specializzati del mercato secondario anche se resta vaga la non applicabilità alle persone fisiche che “effettuano la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento dei titoli di accesso in modo occasionale e senza finalità commerciali” così come riportato al comma 2 dell’articolo 2. Mentre i «soggetti legittimati»: chiunque abbia interesse a chiedere il riconoscimento di idoneita’ a realizzare un sistema informatico idoneo all’emissione automatizzata dei titoli di accesso ad attivita’ di spettacolo.

I titolari dei sistemi di emissione assicurano che la vendita, o altre forme di collocamento attraverso reti di comunicazione elettronica, di titoli di accesso ad attivita’ di spettacolo avvengano esclusivamente attraverso sistemi informatici che, essendo idonei a distinguere l’accesso effettuato da una persona fisica rispetto a quello effettuato da un programma automatico, impediscano l’acquisto da parte di tale programma, nonche’ siano in grado di identificare l’acquirente, e sarà compito dell’Agcom, Autorità garante per le comunicazioni, vigilare su vendita e «altre forme di collocamento» di biglietti per spettacoli o eventi sportivi venduti online, assicurando la tutela dei titolari di diritti d’autore e dei consumatori nell’ambito di vendite ed altre forme di collocamenti di titoli di accesso ad attivita’ di spettacolo mediante i sistemi di biglietterie automatizzate.

Cosa rischia chi fa secondary ticketing?

In teoria è prevista una multa da 5 a 180 mila euro, «nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite dal comma 543, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l’oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere».

Qui il decreto 12 Marzo

Redazione

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