Le puntualizzazioni dei giudici amministrativi sulla giurisdizione in caso di procedure di stabilizzazione nel pubblico impiego. Il giudice competente è il Giudice del Lavoro, e non quello amministrativo (Tar Campania, 8 gennaio 2018, n. 107)
Per l’orientamento contrapposto, a favore della giurisdizione del giudice amministrativo nelle procedure di stabilizzazione, si veda la sentenza del Tar Catania.
Secondo i giudici campani può considerarsi ius receptum il principio secondo il quale la procedura di stabilizzazione del personale sanitario è materia rientrante nella generale giurisdizione del giudice ordinario in ordine al pubblico impiego c.d. privatizzato (Consiglio di Stato, sez. III, 28 giugno 2017 n. 2772).
Secondo principi consolidati nella giurisprudenza, le controversie relative alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro c.d. precari alle dipendenze di una P.A., allorquando il “petitum sostanziale” riguardi non la correttezza formale della medesima procedura, ma la sussistenza del diritto soggettivo alla partecipazione alle procedure di stabilizzazione e, attraverso di queste, all’assunzione a tempo indeterminato, sono attratte alla competenza del g.o. ai sensi dell’art. 63, d.lgs. n. 163 del 2001 (T.A.R. Lazio Roma sez. III, 9 aprile 2015, n. 5278; Consiglio di Stato sez. V, 6 maggio 2015, n. 2271; id. sez. VI, 27 febbraio 2012, n. 1095; Cassazione Sez. Unite 15 settembre 2010, n. 19552; T.A.R. Campania Napoli sez. V, 3 febbraio 2014, n. 749).
In particolare, è stato evidenziato che la domanda con la quale un soggetto, che ha operato per più di un triennio presso un ente locale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, chiede il riconoscimento del diritto alla stabilizzazione (previa assimilazione a un lavoratore con contratto di lavoro a tempo determinato) verte sulla presenza o meno delle condizioni richieste dalla legge per accedere a tale beneficio, non rilevando la natura (peraltro non concorsuale) della procedura finalizzata alla stabilizzazione, con conseguente devoluzione della giurisdizione al giudice ordinario (Consiglio di Stato, sez. V, 17 ottobre 2016 n. 4273).
Sull’argomento si vedano le S.U. 16041/2010
Di seguito si riporta Tar Campania, 8 gennaio 2018, n. 107