Secondo il TAR Friuli Venezia Giulia (sentenza 11 maggio 2018, n. 157) il termine fissato per comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione non riveste natura perentoria ma meramente ordinatoria o sollecitatoria.
Sul precedente orientamento della giurisprudenza, si veda l’articolo riguardo il possesso dei requisiti di partecipazione
Non ci può essere esclusione dalla gara del concorrente, in considerazione del fatto che la comprova dei requisiti di partecipazione è intervenuta oltre il termine di 15 giorni fissato dalla stazione appaltante, e che il RTP aggiudicatario ha sostituito i documenti inizialmente inviati (inconferenti) con altri (pertinenti).
Il nuovo Codice dei contratti pubblici, contenuto nel D.Lgs. n. 50/2016, diversamente da quanto prevedeva l’articolo 48 del previgente D.Lgs. n. 163/2006, non contempla più una disposizione che fissi un termine perentorio per la comprova da parte del concorrente dei requisiti di partecipazione.
E, in assenza di una espressa previsione normativa che sanzioni con la decadenza il superamento del termine, il termine riveste natura meramente ordinatoria o sollecitatoria (cfr., T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VIII^, sentenza n. 4641/2016).
TAR Friuli Venezia Giulia (sentenza 11 maggio 2018, n. 157)