Il 15 Febbraio 2018 è entrata in vigore la Legge 11 Gennaio 2018 n.2, riguardante le Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
Questa legge nasce per perseguire l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attivita’ turistiche e ricreative, al fine di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilita’ della mobilita’ urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilita’ in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l’attivita’ turistica, in coerenza con il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia.
Ciclovie
La legge, nello specifico, intende realizzare di un itinerario che consenta il transito delle biciclette nelle due direzioni, dotato di diversi livelli di protezione determinati da provvedimenti o da infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica più agevole e sicura.
Il Piano Generale della mobilita’ ciclistica, articolato con riferimento a due specifici settori di intervento, relativi, rispettivamente, allo sviluppo della mobilita’ ciclistica in ambito urbano e metropolitano e allo sviluppo della mobilita’ ciclistica su percorsi definiti a livello regionale, nazionale ed europeo, si riferisce a un periodo di tre anni, in coerenza con il piano regionale dei trasporti e della logistica e con il Piano nazionale della mobilita’ ciclistica.
Modifiche del Codice della Strada
Al comma 2 dell’articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «al principio della sicurezza stradale» sono sostituite dalle seguenti: «ai principi della sicurezza stradale e della mobilita’ sostenibile» e dopo le parole: «fluidita’ della circolazione» sono aggiunte le seguenti: «; di promuovere l’uso dei velocipedi».
Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono cosi apportate le seguenti modificazioni:
a) «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente»;
b) all’articolo 164, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, e’ consentito l’utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura puo’ sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo
di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo».
Il piano regionale della mobilita’ ciclistica
Il piano regionale della mobilità ciclistica individua gli interventi da adottare per promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attivita’ turistiche e ricreative nel territorio regionale e per conseguire le altre finalita’ della presente legge. Disciplinando l’intero sistema ciclabile regionale, redatto sulla base dei piani urbani della mobilita’ sostenibile e dei relativi programmi e progetti presentati dai comuni e dalle citta’ metropolitane, assumendo e valorizzando, quali dorsali delle reti, gli itinerari
della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» definendo gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione e la gestione della rete regionale di percorribilita’ ciclistica e i relativi costi, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti.
Disposizioni per i Comuni
I comuni devono prevedere nei regolamenti edilizi, misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attivita’ terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche. Inoltre, possono prevedere, in prossimita’ di aeroporti, di stazioni ferroviarie, di autostazioni, di stazioni metropolitane e di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, ove presenti, la realizzazione di velostazioni, ossia di centri per il deposito custodito di biciclette, l’assistenza tecnica e l’eventuale servizio di noleggio.
Biciplan
I biciplan sono i piani urbani della mobilita’ ciclistica per le città, finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie
e le azioni necessari a promuovere e intensificare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le
esigenze quotidiane sia per le attivita’ turistiche e ricreative e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni.
I Biciplan definiscono:
a) la rete degli itinerari ciclabili prioritari o delle ciclovie del territorio comunale destinata all’attraversamento e al collegamento tra le parti della citta’ lungo le principali direttrici di traffico, con infrastrutture capaci, dirette e sicure, nonche’ gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione di tali infrastrutture;
b) la rete secondaria dei percorsi ciclabili all’interno dei quartieri e dei centri abitati;
c) la rete delle vie verdi ciclabili, destinata a connettere le aree verdi e i parchi della citta’, le aree rurali e le aste fluviali del territorio comunale e le stesse con le reti di cui alle lettere a) e b);
d) gli interventi volti alla realizzazione delle reti di cui alle lettere a) e c) in coerenza con le previsioni dei piani di settore sovraordinati;
e) il raccordo tra le reti e gli interventi definiti nelle lettere precedenti e le zone a priorita’ ciclabile, le isole
ambientali, le strade 30, le aree pedonali, le zone residenziali e le zone a traffico limitato;
f) gli interventi che possono essere realizzati sui principali nodi di interferenza con il traffico autoveicolare, sui punti della rete stradale piu’ pericolosi per i pedoni e i ciclisti e sui punti di attraversamento di infrastrutture ferroviarie o autostradali;
g) gli obiettivi da conseguire nel territorio del comune o della citta’ metropolitana, nel triennio di riferimento, relativamente all’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, alla sicurezza della mobilita’ ciclistica e alla ripartizione modale;
h) eventuali azioni per incentivare l’uso della bicicletta negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro;
i) gli interventi finalizzati a favorire l’integrazione della mobilita’ ciclistica con i servizi di trasporto pubblico urbano, regionale e nazionale;
l) le azioni finalizzate a migliorare la sicurezza dei ciclisti;
m) le azioni finalizzate a contrastare il furto delle biciclette;
n) eventuali azioni utili a estendere gli spazi destinati alla sosta delle biciclette prioritariamente in prossimita’ degli edifici scolastici e di quelli adibiti a pubbliche funzioni nonche’ in prossimita’ dei principali nodi di interscambio modale e a diffondere l’utilizzo di servizi di condivisione delle biciclette (bike-sharing);
o) le tipologie di servizi di trasporto di merci o persone che possono essere effettuati con velocipedi e biciclette;
p) eventuali attivita’ di promozione e di educazione alla mobilita’ sostenibile;
q) il programma finanziario triennale di attuazione degli interventi definiti dal piano stesso nel rispetto del quadro finanziario di cui all’articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti.
3. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza dei rispettivi enti.
4. Gli enti interessati assicurano la coerenza degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica con gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1.
Per consulare la Legge 31/01/18 n. 2 (in versione completa) clicca qui.