Le precisazioni dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2018 sul notificazioni in caso di gara di appalto in forma aggregata, chiarendo che è sufficiente la notifica alla capofila
Alla Plenaria del Consiglio di Stato veniva richiesto di pronunciarsi sulla necessità, o meno, in caso di procedura di aggiudicazione in forma aggregata, di provvedere alla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio non solo al soggetto capofila che ha curato la procedura e che ha adottato il provvedimento (o i provvedimenti) impugnati ma anche a tutti i soggetti che aderiscono alla procedura di aggiudicazione in forma aggregata.
Le notificazioni procedure di appalto in forma aggregata
La Plenaria ha sancito il principio di diritto per cui ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., in caso di impugnazione di una gara di appalto svolta in forma aggregata da un soggetto per conto e nell’interesse anche di altri enti, il ricorso deve essere notificato esclusivamente alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato
In virtù della disposizione di cui all’art. 41 c.p.a., ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio appare necessaria e sufficiente la notificazione dell’atto introduttivo esclusivamente all’amministrazione che ha emanato il provvedimento impugnato.
In altri termini, la disposizione di cui all’art. 41 c.p.a., esclude che l’atto introduttivo del giudizio debba essere notificato anche ad amministrazioni od enti che a diverso titolo abbiano avuto modo di partecipare al procedimento. Solo quando l’atto finale sia imputabile a più amministrazioni, come accade per gli atti di concerto (Cons. Stato, nr.183 del 2006) o come può verificarsi per gli accordi di programma (Cons. Stato, IV, nr. 3403 del 2006), la legittimazione passiva riguarda tutte le amministrazioni interessate.
Nei casi sopra ricordati, diversi da quelli in cui l’atto finale sia emanato da più amministrazioni, si è di fronte ad una unica amministrazione (capofila) che gestisce la procedura e che di essa è responsabile, sicché soltanto ad essa sono imputabili gli atti ed i provvedimenti della medesima, divenendo così l’amministrazione cui notificare il ricorso giurisdizionale per l’instaurazione del giudizio (Cons. St., sez. V, n. 1500 del 2010).
Le altre amministrazioni, che sono state coinvolte ed eventualmente interessate alla procedura, sono tuttavia sfornite di os ad loquendum sulle vicende della gara.
Nel caso in esame si trattava di una procedura aperta per l’affidamento del servizio di custodia e digitalizzazione delle cartelle cliniche dell’in Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza e dell’Azienda sanitaria di Potenza. La procedura è stata indetta dal Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera San Carlo; con provvedimento della medesima autorità è stato costituito il seggio di gara e nominata la commissione esaminatrice; con decreti della medesima Autorità è stata disposta sia l’aggiudicazione provvisoria che quella definitiva, sicché l’unica amministrazione legittimata a contraddire rispetto al ricorso della Società deve essere identificata nella medesima Azienda ospedaliera San Carlo.
L’ordine delle questioni
La Plenaria ha anche chiarito che se è vero che, normalmente, il ricorso incidentale escludente deve essere esaminato prima del ricorso principale, è altresì vero che una regola del genere non può valere per la (diversa) questione della corretta notificazione del ricorso principale atteso che dalla soluzione di tale problema dipende, infatti, la corretta costituzione del rapporto giuridico processuale, ed è palese che, in mancanza di essa, non può nemmeno passarsi all’esame del ricorso incidentale, che, appunto, suppone la regolare instaurazione del giudizio.
Di seguito l’Adunanza Plenaria n. 8 del 2018