Secondo il Consiglio di Stato, in presenza di reati gravi e di pericolosità sociale del reo, il diniego di permesso di soggiorno è legittimo anche se non è motivato il mancato ricongiungimento familiare (Cons. Stato, sez III, 4 maggio 2018, n. 2654).
Infatti la gravità dei reati commessi dallo straniero e la reiterazione delle condotte criminose precludono oggettivamente qualsiasi concreto e serio bilanciamento con gli interessi familiari del reo, che sarà sempre subvalente rispetto alla sicurezza dello Stato.
Secondo la decisione in commento, Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero condannato per traffico di stupefacenti è sufficientemente motivato – ai sensi dell’art. 5, comma 5 del d.lgs. 286/99 e dell’art. 3 della legge 241/90 – anche se l’amministrazione, pur dando atto dell’esistenza di vincoli familiari, si limiti a sottolineare, ai fini del diniego, la particolare gravità dei reati e la loro reiterazione.
In presenza di reati gravi non è quindi necessario dare specifica motivazione sul perché gli interessi familiari siano cedevoli rispetto agli interessi alla sicurezza dello Stato.
In casi del genere, secondo il Consiglio di Stato, la gravità dei reati commessi dallo straniero e la reiterazione delle condotte criminose precludono oggettivamente qualsiasi concreto e serio bilanciamento con gli interessi familiari del reo: esiste una soglia di gravità oltre la quale il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre ospitalità.
Il principio affermato da Palazzo Spada è che la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire “scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno”, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano.
Piuttosto, in casi speciali e situazioni peculiari, che eventualmente espongano i figli minori del reo a imminente e serio pregiudizio, l’ordinamento – ferma la valutazione amministrativa in punto di pericolosità e diniego di uno stabile titolo di soggiorno – offre, in via eccezionale, e a precipua tutela dei minori, uno specifico strumento di tutela, affidato al giudice specializzato dei minori. In forza del disposto dell’art. 31 comma 3 del TU immigrazione, infatti “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge”.
Di seguito la sentenza integrale (Cons. Stato, sez III, 4 maggio 2018, n. 2654).
Pubblicato il 04/05/2018
N. 02654/2018REG.PROV.COLL.
N. 04306/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4306 del 2017, proposto da:
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. Liguria – sede di Genova – Sezione II, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 il Cons. Giulio Veltri e uditi per l’appellante l’Avvocato dello Stato Tito Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig.-OMISSIS-ha impugnato dinanzi al Tar Liguria il decreto del Questore della Spezia -OMISSIS-di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, opposto a motivo della sussistenza a carico del ricorrente di due condanne inerenti gli stupefacenti.
2. Il Tar ha accolto il ricorso, affermando che, “in presenza di legami familiari debitamente dimostrati, l’amministrazione non può esprimere un diniego senza avere preventivamente analizzato la effettività e la valenza di tali legami e valutato tale situazione subvalente rispetto alle esigenze di tutela sociale postulate dalla norma che prevede l’ostatività della condanna per una serie di reati al rilascio del permesso di soggiorno”.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello il Ministero dell’Interno. A supporto del gravame lo stesso deduce che, a differenza di quanto affermato in prime cure, l’Amministrazione avrebbe compiuto il bilanciamento, previsto ex lege, fra i reati ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno (tra cui rientra il traffico di stupefacenti, ex art. 4, co. 3, d. lgs. n. 286/1998) e la condizione familiare del soggetto agente, pervenendo, tuttavia alla logica conclusione della prevalenza dei reati commessi sulla condizione familiare dello straniero, avuto riguardo alla gravità e alla contiguità temporale, rispetto alla domanda di rinnovo, dei fatti commessi dal sig. -OMISSIS-, nonché alla loro reiterazione. Del resto il legislatore avrebbe ritenuto che la commissione di reati in materia di stupefacenti da parte di uno straniero, sia sintomatica del carattere altamente pericoloso dello stesso, a prescindere dal quantum di pena per essi previsto dal d.P.R. n. 309/1990, e persino nel caso in cui vi siano ancora sentenze passate in giudicato come si evincerebbe dall’art. 4, co. 3, d. lgs. n. 286/1998. Nel caso di specie vi sarebbero due condanna passate in giudicato, in relazione a fatti gravi e reiterati, l’ultimo dei quali consistente nel trasporto di circa 3 kg di hashish.
4. L’appellato non si è costituito.
5. La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 5 aprile 2018.
6. Ritiene il Collegio che l’appello sia fondato.
6.1. Risulta dagli atti di causa che, in data 18.11.2015 la Corte di Appello di Genova, con sentenza divenuta irrevocabile in data 02.02.2016, condannava il sig. -OMISSIS- alla pena della reclusione di anni 1 e quattro mesi ed alla multa di euro 4000,00 ai sensi degli artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. n. 309/1990 (“detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti in concorso”); in data 10.02.2016 con sentenza divenuta irrevocabile in data 01.04.2016, il G.I.P. del Tribunale di La Spezia lo condannava nuovamente alla pena di reclusione di anni due ed alla multa pari ad euro 6000,00 ai sensi dell’art. 73, co 4, d.P.R. n. 309/1990 (“detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti”), per avere detenuto e trasportato, a fini di spaccio, n. 30 panetti del peso complessivo di Kg. 2,970 di sostanza stupefacente del tipo hashish.
6.2. Non c’è dubbio che i fatti, definitivamente accertati, siano gravi e reiterati, certamente sintomatici della pericolosità sociale del reo, nonché indice di una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e siano perciò integrate tutte le condizioni per rifiutare allo straniero l’ingresso nel territorio italiano ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/98, e conseguentemente, per denegarne la permanenza a qualsiasi titolo, giusto il disposto del successivo art. 5, comma 5.
6.3. E’ vero tuttavia che, in forza della disposizione da ultimo citata, nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, del familiare ricongiunto, ovvero dello straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato (sul punto, Corte costituzionale, n. 202/2013), “si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale” .
6.4. Questo non significa – ad avviso del Collegio – che tutte le volte che l’amministrazione, pur dando atto dell’esistenza di vincoli familiari, si limiti a sottolineare, ai fini del diniego, la particolare gravità dei reati e la loro reiterazione, senza spiegare perché gli interessi familiari siano subvalenti rispetto alla sicurezza dello Stato, sia per ciò solo inadempiente all’obbligo di motivazione scaturente dall’ art. 5, comma 5 del d.lgs. 286/99 e dall’art. 3 della legge 241/90. Occorre invece esaminare in concreto, anche al fine di evitare annullamenti meramente formali.
7. Esistono reati già considerati dal legislatore ai fini dell’ingresso e della permanenza sul territorio italiano, particolarmente gravi in sé, da imporre l’allontanamento a prescindere dal quantum di pena, finanche nelle more dell’accertamento giudiziario definitivo: in primis lo spaccio di stupefacenti di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990.
7.1. Vi sono poi comportamenti, quali la recidiva, che il legislatore considera sintomatici di pericolosità sociale del reo, in quanto indice della mancata comprensione del disvalore delle condotte illecite serbate, e che perciò danno luogo ad un incremento della pena.
8. Nel caso di specie, si aggiunge, oltre alla reiterazione, la gravità dei fatti di rilievo penale, caratterizzata dall’ingente quantitativo di stupefacenti trasportati in territorio italiano a fini di spaccio.
Tali concorrenti elementi, complessivamente considerati, oggettivamente precludono qualsiasi concreto e serio bilanciamento con gli interessi familiari del reo, che non si traduca in mere e vacue formule motivazionali di stile, in cui la sostanza, dietro le parole e i sillogismi adoperabili, è che esiste una soglia di gravità, oggettivamente percepibile secondo l’id quod plerumque accidit, oltre la quale il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre ospitalità, in guisa da rendere, in concreto, vincolato il diniego di permanenza.
8.1. Del resto la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano. Piuttosto, in casi speciali e situazioni peculiari, che eventualmente espongano i figli minori del reo a imminente e serio pregiudizio, l’ordinamento – ferma la valutazione amministrativa in punto di pericolosità e diniego di uno stabile titolo di soggiorno – offre, in via eccezionale, e a precipua tutela dei minori, uno specifico strumento di tutela, affidato al giudice specializzato dei minori. In forza del disposto dell’art. 31 comma 3 del TU immigrazione, infatti “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge”.
9. La motivazione del diniego, resa dall’amministrazione, è dunque, nel caso di specie, avuto riguardo alla connotazione delle condotte e al giudizio di pericolosità che oggettivamente ne deriva, in concreto pienamente sufficiente.
10. L’appello è pertanto accolto. In riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado è respinto.
11. Avuto riguardo alla peculiarità del caso e allo stato della giurisprudenza, appare equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini, Presidente
Giulio Veltri, Consigliere, Estensore
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Giulio Veltri
Franco Frattini
Di seguito il testo della sentenza Cons. St., sez. III, 4 maggio 2018, n. 2654