Gioco d’azzardo, limitazioni agli orari di apertura per contrastare la ludopatia

n materia di contrasto alla ludopatia, è legittimo per il regolamento del Comune di limitare gli orari di funzionamento delle slot machine.  La limitazione oraria mira a contrastare il fenomeno della ludopatia inteso come disturbo psichico che spinge l’individuo a concentrare ogni suo interesse sul gioco, in maniera ossessiva e compulsiva, inducendo i soggetti maggiormente a rischio ad indirizzare l’inizio della giornata verso altri interessi, lavorativi, culturali, di attività fisica, distogliendo l’attenzione dal gioco.

Il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2018, n. 3382) si pronuncia sui poteri dei singoli Comuni di disporre delle limitazioni negli orari di funzionamento di sale gioco, sale scommesse, e slot machine.

Il caso del regolamento del Comune di Domodossola

Il Comune di Domodossola aveva emanato un regolamento, “regolamento comunale per le sale giochi e per l’installazione di apparecchi elettronici da intrattenimento e da gioco”.

Il provvedimento limita l’orario di funzionamento di slot machine e videopoker negli esercizi autorizzati ad otto ore, concentrate nel periodo pomeridiano (dalle 14 alle 18) e serale (dalle 20 alle 24).

In particolare è stabilito che: “l’orario di esercizio delle sale giochi autorizzate ex art. 86 del TULPS e delle sale scommesse autorizzate dalla Questura ai sensi dell’art. 88 TULPS è il seguente: dalle ore 10 alle ore 24 di tutti i giorni, compresi i festivi. Gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all’art. 110, c. 6 lett. a e b del TULPS, collocati negli esercizi autorizzati ex art. 86 del TULPS (sale gioco, bar, ristoranti, alberghi) e negli esercizi autorizzati ex art. 88 del TULPS (sale scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc), nonché negli esercizi commerciali, nelle rivendite dei tabacchi e nelle ricevitorie lotto sono i seguenti: dalle ore 14 alle ore 18 e dalle ore 20 alle ore 24 di tutti i giorni, compresi i festivi”.

Il regolamento precisa altresì che gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili.

Secondo il Consiglio di Stato, tale regolamento è legittimo, perché proporzionato all’esigenza di lotta della ludopatia.

I principi in materia di lotta alla ludopatia: è principio generale in materia della la previsione di limitazioni orarie come strumento di lotta al fenomeno della ludopatia.

Il Comune, con l’atto in discussione, dava applicazione all’art. 6 della l. reg. Piemonte 2 maggio 2016, n. 9 [Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico] che, all’art. 6 attribuisce ai Comuni il potere di limitare gli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco VLT. Si situa a livello legislativo, pertanto, la scelta discrezionale di tutelare la salute pubblica – mediante limitazioni temporali all’utilizzo degli apparecchi da gioco VLT.

Inoltre, anche a livello nazionale, La Conferenza unificata ha sancito la possibilità di “Riconoscere agli Enti locali la facoltà di stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco”. Rileva anche la seguente clausola: “Le disposizioni specifiche in materia, previste in ogni Regione o Provincia autonoma, se prevedono una tutela maggiore, continueranno comunque ad esplicare la loro efficacia.”.

Da tali elementi il Consiglio di Stato ricava che è un principio generale dell’ordinamento  la previsione di limitazioni orarie come strumento di lotta al fenomeno della ludopatia.

La decisione sui limiti orari, adottata dal Comune, è ragionevole e proporzionata, ed è volta coerentemente ad indirizzare gli utenti verso altre attività diverse dal gioco

Venendo al merito del regolamento, il Collegio premette che la limitazione oraria mira a contrastare il fenomeno della ludopatia inteso come disturbo psichico che spinge l’individuo a concentrare ogni suo interesse sul gioco, in maniera ossessiva e compulsiva, con ovvie ricadute sul piano della vita familiare e professionale, oltre che con innegabile dispersione del patrimonio personale.

Al tal fine il Comune di Domodossola ha limitato, con regolamento, gli orari dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco o scommessa e gli orari di funzionamento degli apparecchi di gioco.

La scelta del Comune è proporzionata, in primo luogo, poiché in potenza capace di conseguire l’obiettivo: mediante la riduzione degli orari è ridotta l’offerta di gioco; l’argomento secondo cui i soggetti affetti da ludopatia si indirizzerebbero verso altre forme di gioco – definite più subdole, rischiose o incontrollabili – prova troppo poiché dimostra che comunque è opportuno limitare già una delle possibili forme di gioco (le slot machines, appunto) se altre ve ne sono a disposizione.

In particolare, la limitazione oraria stabilita dal Comune di Domodossola risulta proporzionata perché comporta il minor sacrificio possibile per l’interesse dei privati gestori delle sale da gioco in relazione all’interesse pubblico perseguito: resta consentita l’apertura al pubblico dell’esercizio (dalle ore 10 alle 24), che potrà, dunque, continuare a svolgere la sua funzione ricreativa (con eventuale vendita di alimenti, snack, bevande), mentre sono limitati i tempi di funzionamento degli apparecchi prevalentemente nel periodo mattutino. La ragione è comprensibile: si inducono i soggetti maggiormente a rischio ad indirizzare l’inizio della giornata verso altri interessi, lavorativi, culturali, di attività fisica, distogliendo l’attenzione dal gioco.

Nessun obbligo del Comune di consultare gli operatori del settore delle sale gioco

Il Consiglio di Stato chiarisce che il Comune non aveva alcun obbligo di confrontarsi, preventivamente, con le associazioni di categoria, né tanto meno con i singoli soggetti operatori del settore. Il Comune, di conseguenza, era libero di individuare i titolari degli interessi coinvolti dalle misure regolamentari: la scelta, poi, di sottoporre la bozza di regolamento alle associazioni del commercio e dell’artigianato è apparsa ragionevole poiché le stesse rappresentano anche gli interessi delle sale giochi.

In allegato la sentenza integrale del Consiglio di Stato, sez. V, 5 giugno 2018, n. 3382

Redazione

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