Gravi illeciti professionali, i precedenti penali tutti da dichiarare

L’operatore economico che partecipa alle gare deve dichiarare, ai fini dell’accertamento sull’esistenza di gravi illeciti professionali, tutti i precedenti penali delle persone fisiche dell’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016. E’ da escludere la ditta che non ha dichiarato l’omicidio colposo del Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

(Anac, delibera n. 418/2018)

Le sintesi delle norme fondamentali sul grave illecito professionale: l’art. 80 del Codice Appalti e le Linee Guida n. 6 dell’ANAC

L’Anac, riprende le proprie Linee Guida n. 6 ( n. 6, di attuazione  del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Indicazione dei mezzi di prova  adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto  che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze  di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», )

Le Linee Guida n. 6 sul grave illecito professionale, adottate in  attuazione dell’art. 80, comma 13, d. lgs. n. 50/2016, hanno chiarito  che “Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett.  c) del codice gli illeciti professionali gravi accertati con provvedimento  esecutivo, tali da rendere dubbia l’integrità del concorrente, intesa come  moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità  tecnico professionale, nello svolgimento dell’attività oggetto di affidamento”

Al ricorrere dei presupposti di cui al periodo precedente, gli illeciti  professionali gravi rilevano ai fini dell’esclusione dalle gare a prescindere  dalla natura civile, penale o amministrativa dell’illecito: la rilevanza dei medesimi precedenti sfugge alla valutazione dell’operatore economico, ma rientra nella discrezionalità della stazione appaltante.

La medesima stazione appaltante, per potere procedere in tale senso instaurando un  procedimento in contraddittorio con l’operatore economico e valutarne l’affidabilità,  deve essere posta nella condizione di conoscere tutti i fatti  astrattamente idonei ad integrare la causa di esclusione di cui all’art. 80,  comma 5, lett. c).

Le persone fisiche alle quali riferire i gravi illeciti professionali: le stesse rilevanti ai fini dei requisiti di moralità dell’art. 80 comma 3.

L’Anac richiama quanto precisato nelle Linee guida n. 6, per cui i gravi  illeciti professionali assumono rilevanza i fini dell’esclusione quando sono  riferiti direttamente all’operatore economico o, nell’ipotesi di cause ostative  riferibili a persone fisiche, ai soggetti individuati  dall’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016. Tra questi rientrano, come  chiarito nel Comunicato del Presidente dell’8 novembre 2017, i membri degli  organi con poteri di direzione e vigilanza e quindi anche il Presidente del  Consiglio di Sorveglianza.

Ne consegue che è da escludere dalla procedura l’operatore che ha omesso di indicare la condanna penale  condanna a carico dell’attuale Presidente del Consiglio di Sorveglianza, non consentendo così  alla stazione appaltante di valutarne concretamente la rilevanza al fine dell’integrazione  della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera c), d.lgs. n.  50/2016.

E ciò in particolare perchè la condanna ha un’astratta rilevanza ai fini di accertare l’affidabilità dell’impresa, dato che è stata stabilita per non  avere predisposto le adeguate misure di sicurezza nell’esecuzione di una concessione.

La sentenza è un provvedimento astrattamente  idoneo a porre in dubbio l’integrità e/o l’affidabilità di Cooperativa  Archeologia in quanto attesta una condotta, collegata all’esercizio  dell’attività professionale, contraria ad un dovere derivante dal titolo  concessorio.

Pertanto è ininfluente, secondo l’ANAC, che il testo dell’art. 80 d.lgs. 50/2016 non prenda in considerazione la fattispecie di omicidio colposo né al primo comma fra i reati che comportano l’esclusione automatica dalla gara, né al quinto fra le ipotesi di grave illecito professionale, né che le le Linee Guida n. 6/2017 che a loro volta non la prevedano fra i reati – spia del grave illecito professionale.

 

Di seguito la delibera di precontenzioso ANAC n. 416 del 2 maggio 2018

Redazione

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