Incompetente il sindaco sui centri di accoglienza, decide il prefetto sullo sgombero

Il Tar Latina chiarisce che spetta al Prefetto, e non al sindaco che aveva adottato un’ordinanza, decidere sui centri di accoglienza, e in particolare ordinarne lo sgombero per motivi di sicurezza (Tar Latina, sent. 202 del 2018)

Il potere del sindaco sui centri di accoglienza è subordinato a quello del Prefetto

Osserva in proposito Collegio, facendo richiamo a recenti indirizzi giurisprudenziali, che il sindaco non ha competenza a verificare l’idoneità delle strutture temporanee di accoglienza che è riservata al Prefetto dall’articolo 11 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

A tale proposito, il Tar Latina aveva già deciso, con la sentenza 527 del 2017, che  è “illegittima, per incompetenza, l’ordinanza sindacale volta a incidere in materia di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, in quanto riservata alla esclusiva competenza del Ministero dell’Interno e delle Prefetture, posto che nell’esercitare il potere attributo dall’art. 54 del Tuel il Sindaco quale ufficiale del Governo, è organo dello Stato e come tale è gerarchicamente sottoposto al Prefetto per cui non può adottare provvedimenti che contrastano con atti di quest’ultimo.

Spetta quindi al Prefetto, eventualmente anche su segnalazione del Sindaco del Comune ove è ubicata la struttura, esercitare i poteri di controllo circa il rispetto delle condizioni offerte dall’operatore in sede di gara per l’affidamento del servizio.”

La carenza dei requisiti delle ordinanze contingibili e urgenti nell’ordine di sgombero di un centro di accoglienza

Inoltre, prosegue il Tar Latina, non, nella fattispecie, i presupposti legittimanti il ricorso al potere extra ordinem sotteso all’adozione di ordinanze contingibili e urgenti, ex art. 50 e 54 T.U.E.L.

A tal proposito viene citata la costante giurisprudenza su requisiti di una motivata e dimostrata esistenza dei requisiti delle ordinanza urgente: “l’adozione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale, nella quale la contingibilità deve essere intesa come impossibilità di fronteggiare l’emergenza con i rimedi ordinari, in ragione dell’accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi e l’urgenza come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile” (T.A.R. Torino, sez. II, 05/04/2016, n. 429; in senso analogo Consiglio di Stato, sez. V, 22/03/2016, n. 1189; Consiglio di Stato, sez. III, 29 maggio 2015, n. 2697; Id., sez. V, 2 marzo 2015, n. 989: Id., 23 settembre 2015, n. 4466; Id., 25 maggio 2012, n. 3077).

 

Pubblicato il 06/04/2018

N. 00202/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00316/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 316 del 2017, proposto da:

Eureka – S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Claudine Pacitti, con domicilio eletto presso lo studio Franco Chiumera in Latina, p.zza Buozzi, 9;

contro

Comune di Torrice, non costituito in giudizio;

nei confronti

Ufficio Territoriale del Governo Frosinone, in persona del Prefetto pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato ed ope legis domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

dell’ordinanza sindacale n. 3/17 notificata alla società Eureka – S.r.l., notificata il 01/12/2016.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Frosinone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 5 aprile 2017, tempestivamente depositato, la società Eureka – S.r.l., operante nel campo della gestione di centri di accoglienza straordinaria e urgente (rifugiati internazionali), ha impugnato l’ordinanza 6.2.2017, n. 3, con cui il Sindaco del Comune di Torrice ha disposto lo sgombero immediato dell’immobile, sito nel territorio comunale, alla Via Trivio, 28, sul rilievo dell’asserito sovraffollamento della struttura, in quanto…”nella stessa risultano essere ospitati n. 10 immigrati, in violazione del DM 5.7.1975, tenuto conto delle dimensioni dell’immobile”.

L’autorità comunale ha, in particolare, adottato l’ordinanza de qua, al fine di salvaguardare l’incolumità e la salute degli occupanti (rectius: rifugiati di guerra), così come allegatamente previsto negli artt. 50 e 54 comma 2 del TUEL, approvato con d.lgs. n. 267/2000.

Con l’impugnata ordinanza contingibile e urgente il Sindaco ha perciò intimato lo sgombero del visto immobile.

La ricorrente, ritenendo la stessa illegittima l’ha dunque impugnata, articolando avverso la medesima censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Più in particolare, la ricorrente assume l’abnormità del provvedimento gravato, esulante dai poteri sindacali contingibili e urgenti di cui agli artt. 50 e 54 del Tuel e tale da interrompere, in assenza dei necessari presupposti, un servizio di pubblico interesse, definito come tale dalla stessa Prefettura negli atti di assegnazione dei rifugiati alle strutture degli affidatari.

Ad avviso della ricorrente, è incontestabile che l’edificio destinato all’accoglienza dei richiedenti asilo assegnati dalla Prefettura, fosse in linea con le disposizioni regolanti l’abitabilità dei centri di accoglienza dell’immigrazione (art. 11 del d.lgs. 142/15), tanto più che tali Centri sarebbero caratterizzati dalla temporaneità ed individuati dalla Prefettura all’esito di una procedura di evidenza pubblica

Da ciò, nella prospettazione attorea, l’irragionevolezza dell’ordinanza sindacale impugnata, che erroneamente ed immotivatamente aveva imposto lo sgombero di un immobile destinato a soddisfare irrinunciabili e pressanti esigenze pubbliche, sulla base di profili di presunta non idoneità dell’immobile all’uso a cui è stato destinato nonché per difetto delle condizioni igienico sanitarie.

Il provvedimento gravato, ad avviso della ricorrente, difetta altresì dei presupposti di necessità ed urgenza legittimanti siffatto potere sindacale, ex art. 50 e 54 Tuel.

Di converso patente sarebbe, ad avviso della ricorrente, lo sviamento dalla causa tipica del potere de quo, atteso che l’arbitrarietà dell’azione dell’autorità comunale aveva determinato la cessazione e l’interruzione di un pubblico servizio, quale quello svolto dalla Eureka S.r.l. per conto della Prefettura di Frosinone.

Il Comune di Torrice si è costituito, resistendo all’impugnativa.

L’istanza di sospensiva è stata con ordinanza collegiale n. 175/17 emessa nella camera di consiglio del 13 luglio 2017.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 5.4.2018

I motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi e fondati sul difetto dei presupposti e sul connesso difetto di motivazione e di istruttoria, nonché sul conseguente eccesso di potere, per travisamento, irragionevolezza e sviamento dalla causa tipica, possono essere esaminati congiuntamente.

Il ricorso è fondato.

Osserva in proposito Collegio, facendo richiamo a recenti indirizzi giurisprudenziali anche della sezione (sent. n. 527/2017), che il sindaco non ha competenza a verificare l’idoneità delle strutture temporanee di accoglienza che è riservata al Prefetto dall’articolo 11 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

Né ricorrono, nella fattispecie, i presupposti legittimanti il ricorso al potere extra ordinemsotteso all’adozione di ordinanze contingibili e urgenti, ex art. 50 e 54 T.U.E.L.

Ed invero, come ritenuto dalla costante giurisprudenza in materia “l’adozione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale, nella quale la contingibilità deve essere intesa come impossibilità di fronteggiare l’emergenza con i rimedi ordinari, in ragione dell’accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi e l’urgenza come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile” (ex multis T.A.R. Torino, sez. II, 05/04/2016, n. 429; in senso analogo Consiglio di Stato, sez. V, 22/03/2016, n. 1189; Consiglio di Stato, sez. III, 29 maggio 2015, n. 2697; Id., sez. V, 2 marzo 2015, n. 989: Id., 23 settembre 2015, n. 4466; Id., 25 maggio 2012, n. 3077).

Ne consegue che, in assenza dei motivati e dimostrati presupposti di necessità ed urgenza, l’ordinanza contingibile e urgente, deve ritenersi illegittima per eccesso di potere (per irragionevolezza e) per sviamento dalla causa tipica, non essendo giustificata la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e delle garanzie ad esso sottese.

Il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento dell’atto in epigrafe.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Comune di Torrice alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

Valerio Torano, Referendario

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Antonio Massimo Marra

 

Antonio Vinciguerra

 

IL SEGRETARIO

Redazione

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