L’Equo compenso dei professionisti secondo l’ANAC

Nelle Linee Guida n.1 (sui servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria) saranno inserite delle indicazione per le amministrazioni per l’applicazione del c.d. equo compenso ai professionisti, in particolare riferimento alle procedure compartative. Ecco le indicazioni nel testo delle linee guida in consultazione dall’8 giugno al 9 luglio 2018.

L’Anac ha previsto delle indicazioni operative in merito all’applicazione del principio dell’equo compenso, al fine di coordinare la disciplina della determinazione dell’importo a base di gara con le nuove disposizioni normative di cui all’articolo 19-quaterdecies, comma 3, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, come segnalato anche dal Consiglio di Stato nel parere 2698 del 22/12/2017.

Secondo l’Autorità nelle gare per l’affidamento di servizi professionali l’equo compenso non è garantito dal divieto di compensi inferiori a quelli determinati dai decreti ministeriali, ma dall’utilizzo di formule che scoraggiano i ribassi eccessivi, come la formula bilineare per valutare i ribassi.

In allegato il documento in consultazione.

Equo compenso, le indicazioni operative nelle nuove linee guida

1. Le stazioni appaltanti definiscono l’importo a base di gara in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016.

2. Al fine di ridurre il ricorso a ribassi eccessivi rispetto al prezzo a base di gara, nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’attribuzione dei punteggi relativi al criterio del prezzo, è preferibile il ricorso alla formula bilineare in luogo del ricorso alla formula classica
dell’interpolazione lineare. È opportuno attribuire un punteggio elevato al punto di flesso al fine di disincentivare offerte contenenti ribassi elevati non in linea con la previsione sull’equo compenso di cui dell’articolo 13 bis delle legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. Non possono essere richieste al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazioni dell’importo a base di gara.

4. L’equità del compenso è, altresì, valutata in relazione alla presenza nel contratto di clausole
vessatorie di cui all’articolo 13-bis, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che possono determinare un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionistI

La relazione dell’ANAC sull’equo compenso

L’articolo 19-quaterdecies, comma 3, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, con l’inserimento dell’articolo 13 bis delle legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha sancito l’obbligo per la pubblica amministrazione di garantire il principio dell’equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti per incarichi affidati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione.

Il medesimo articolo, riferito alla prestazioni professionali degli avvocati, ha definito equo il compenso proporzionato «alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell’art. 13, comma 6». La trasposizione di tale previsione agli incarichi inerenti i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura porterebbe a ritenere equo il compenso che “tiene conto” dei parametri previsti dal decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016).

Tuttavia, i corrispettivi determinati sulla base del predetto decreto sono utilizzati dalle stazioni
appaltanti, in virtù di quanto previsto dall’articolo 24, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, come base di riferimento per la determinazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento del servizio. Appare evidente che i corrispettivi di cui al decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016 non possono essere sia compenso del professionista per le prestazioni svolte sia importo a base di gara dell’affidamento, verrebbe meno il principio base delle procedure ad evidenza pubblica del confronto competitivo tra gli operatori economici basato anche sull’elemento prezzo.

Partendo, quindi, dal presupposto che il concorrente presenta in sede di offerta un ribasso sull’importo a base di gara, determinato sulla base dei corrispettivi di cui al citato decreto del Ministero della giustizia, così come previsto dal Codice dei contratti pubblici, si pone il problema di definire quale sia il compenso equo ai sensi dell’articolo 19-quaterdecies, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, tenuto conto che si potrebbe verificare l’ipotesi che il ribasso offerto sia così elevato da rendere non equo il compenso per l’attività professionale, seppur derivante da una libera scelta dell’operatore economico e non da un’imposizione della stazione appaltante.

Per ovviare all’ipotesi di cui sopra, la soluzione più scontata sarebbe quella di imporre un tetto massimo al ribasso offerto ma non può ritenersi percorribile in quanto, nella sostanza, comporterebbe la predeterminazione del prezzo di aggiudicazione in quanto tutti i concorrenti, pur di aggiudicarsi l’appalto, offrirebbero il ribasso massimo, snaturando il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ampiamente affermato nel nuovo Codice dei contratti pubblici.

Una soluzione più appropriata potrebbe essere di agire sulla formula per l’attribuzione dei punteggi relativi al criterio prezzo; partendo dal presupposto che la formula classica dell’interpolazione lineare, come evidenziato nelle Linee guida n. 2, accentua la concorrenza inducendo i concorrenti a formulare offerte aggressive per conseguire un punteggio particolarmente elevato a fronte di punteggi ridotti per gli altri concorrenti, si potrebbe ricorrere alla formula bilineare.

Come noto, la funzione bilineare, ove il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolata ad esempio come media del ribasso dei concorrenti, per poi flettere e crescere a un ritmo limitato, ha proprio il vantaggio di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi poiché ricevono un punteggio incrementale ridotto. Ciò, unitamente all’attribuzione di un punteggio elevato al punto di flesso, disincentiva i concorrenti a presentare offerte oltre la media di mercato e il prezzo di aggiudicazione potrebbe ritenersi equo proprio perché tiene conto della media di mercato.

L’equità del compenso deve essere, altresì, valutata anche in relazione alla presenza nel contratto di clausole vessatorie di cui all’articolo 13-bis, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che possono determinare un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista, o alla richiesta di prestazioni aggiuntive nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, senza oneri aggiuntivi a carico della stazione appaltante.

Uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture nelle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.

L’intervento dell’Autorità è anche volto a integrare le Linee Guida n. 1 con riferimento agli strumenti elettronici per l’edilizia, in particolare per la progettazione.

 

https://www.giurdanella.it/2018/02/05/equo-compenso-pubblica-amministrazione-rivoluzione-professionisti/

Redazione

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