Nel processo amministrativo, i nuovi documenti sono ammessi in Consiglio di Stato solo se indispensabili ai fini della controversia, non prodotti dall’Amministrazione, che comunque non ampliano il thema decidendum del giudizio di appello e non determinano una violazione del divieto dei nova
(Consiglio di Stato, sez. IV, 4 maggio 2018, n. 2669)
Nel caso in esame, i ricorrenti hanno chiesto l’ammissione in giudizio, in secondo grado, di due nuovi documenti, non considerati nel giudizio di primo grado, che loro ritenevano indispensabili ai fini della decisione della controversia.
In particolare, gli appellanti, solo dopo complesse ricerche, hanno acquisito copia di una concessione edilizia, non depositata nel corso del giudizio di primo grado.
La richiesta veniva accolta alla luce del fatto che:
- Tale documentazione era stata prodotta solo in sede di appello in ragione delle difficoltà incontrate per il suo reperimento già nel corso del giudizio di primo grado.
- Poiché si tratta, in effetti, di documenti indispensabili ai fini della causa, non prodotti dall’Amministrazione, che comunque non ampliano il thema decidendum del giudizio di appello e non determinano una violazione del divieto dei nova (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2017, n. 1768 e sez. III, 15 gennaio 2018, n. 185).
In ogni caso, chiarisce il Collegio, sulla base dei principi enucleati dalla Corte di Cassazione, l’indispensabilità discende dalla circostanza che la “nuova prova” è idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione accolta dalla pronuncia gravata e nel caso di specie che sarebbe restata indimostrata la non conformità delle opere oggetto dell’ordine di demolizione (cfr. Cass. Civ, Sez. Un., 4 maggio 2017, n. 10970).
Si riporta di seguito il testo integrale della sentenza, Consiglio di Stato, sez. IV, 4 maggio 2018, n. 2669
Pubblicato il 04/05/2018
N. 02669/2018REG.PROV.COLL.
N. 05001/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 5001 del 2011, proposto dai signori
Domenico Savone e Mauro Savone, rappresentati e difesi dagli avvocati Nino Paolantonio e Enzo Perrettini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Bolzano, 32;
contro
Comune di Albano Laziale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Blesi, con domicilio eletto presso lo studio legale Frattali Clementi in Roma, via F. Paulucci dé Calboli, 1;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, sezione seconda ter, n. 7868 del 21 aprile 2010, resa tra le parti, concernente un provvedimento di demolizione di opere abusive.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune del Albano Laziale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2018 il consigliere Nicola D’Angelo e uditi, per gli appellanti, l’avvocato Paolantonio e, per il comune di Albano Laziale, l’avvocato Blesi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor Domenico Savone, in qualità di tutore del minore Mauro Savone, ha impugnato dinanzi al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, l’ordinanza n. 58/2 del 22 febbraio 1993 con la quale il comune di Albano Laziale ha ingiunto la demolizione di talune opere abusive realizzate su un fabbricato di proprietà del minore.
2. L’immobile, pervenuto in donazione a quest’ultimo dal nonno, all’atto dell’acquisto risultava composto da due piani. Pur essendo stato realizzato in epoca antecedente alla legge n. 765 del 1967, i due piani erano stati autorizzati con due concessioni, la prima del 7 novembre 1952, la seconda del 22 febbraio 1962. L’intero corpo di fabbrica, tuttavia, nel 1993 era oggetto della citata ordinanza di demolizione in quanto ritenuto dal Comune realizzato in assenza di concessione edilizia.
3. Il T.a.r. per il Lazio, con sentenza interlocutoria n. 1779 del 17 novembre1995, ha innanzitutto disposto che il comune di Albano Laziale depositasse in giudizio la documentazione comprovante la corrispondenza delle opere oggetto di demolizione di cui alla concessione rilasciata il 7 novembre 1952.
4. Alla luce della documentazione depositata dal Comune (copia della comunicazione del Sindaco datata 7 novembre 1952; copia del grafico per la realizzazione di una casetta colonica composta da un piano terra con copertura a terrazzo; copia dell’estratto del verbale della Commissione Edilizia del 14 ottobre 1952), il T.a.r., con la sentenza indicata in epigrafe, ha in parte accolto il ricorso (solo per il piano terra del fabbricato), confermando invece l’ordinanza di demolizione relativamente al primo piano ed a ulteriori corpi aggiunti.
5. I signori Domenico e Mauro Savone hanno quindi impugnato la predetta sentenza nella parte che li ha visti soccombenti.
5.1. In via preliminare, hanno chiesto l’ammissione in giudizio di due nuovi documenti, non considerati nel giudizio di primo grado, indispensabili ai fini della decisione della controversia.
In particolare, gli appellanti, solo dopo complesse ricerche, hanno acquisito copia della concessione edilizia rilasciata il 4 agosto 1962 (licenza n. 197 prot. n. 12698) per la soprelevazione dell’immobile, nonché il certificato del 4 dicembre 1964 di inizio e fine dei relativi lavori.
5.2. Hanno poi formulato i seguenti motivi di appello.
5.2.1. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 7 della legge n. 765/1997; art. 31 legge n. 1159/1942); violazione del principio dell’affidamento; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Nel giudizio di primo grado gli appellanti hanno prodotto l’atto notarile dell’11 gennaio 1963 relativo all’acquisto dell’immobile di cui è causa da parte del loro dante causa. Dallo stesso atto emergeva che le stesse opere erano state realizzate dal precedente proprietario prima del 1963 e dunque in un periodo nel quale non era necessario il rilascio di un titolo abilitativo (poi previsto dalla legge n. 765 del 1967).
5.2.2. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in riferimento alle risultanze documentali (atto pubblico di acquisto dell’11 gennaio 1963, Rep. 44543/2472 e del 17 dicembre 1991, Rep. 53635/11404); violazione e falsa applicazione di legge (artt. 6 e 7 della legge n. 47/1985; art. 31 DPR n. 380/2001);
Il T.a.r. ha erroneamente ritenuto che tutto il primo piano del fabbricato fosse abusivo. Tuttavia, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della circostanza che la consistenza a due livelli (terra e primo piano) fosse descritta nell’atto di acquisto del 1963.
In ogni caso, gli appellanti evidenziano che la costruzione, risalente ad una data anteriore al 1963, non è ascrivibile alla loro attività e pertanto non avrebbero potuto essere ritenuti responsabili dell’eventuale abuso.
6. Il comune di Albano Laziale si è costituito in giudizio il 1° luglio 2011, chiedendo il rigetto del ricorso.
7. Gli appellanti hanno depositato ulteriori scritti difensivi, per ultimo una memoria il 5 gennaio 2018 in occasione della quale si è costituito, in aggiunta all’originario difensore, l’avvocato Nino Paolantonio.
8. Con ordinanza cautelare n. 3123 del 20 luglio 2011 questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata presentata contestualmente al ricorso.
La medesima ordinanza è stata così motivata: “Ritenuto che l’atto d’impugnazione ha introdotto in giudizio documenti e fatti di rilievo essenziale ai fini della definizione della controversia in senso, quanto meno in parte, che appare favorevole all’ appellante.
Osservato che detti nuovi elementi riguardano il piano primo della costruzione principale.”
9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’8 febbraio 2018.
10. Preliminarmente, il Collegio esamina la richiesta di parte appellante di considerare, nell’esame della presente controversia, la documentazione prodotta e non depositata nel corso del giudizio di primo grado relativa, in particolare, alla licenza di costruzione n. 197 del 4 agosto 1962 rilasciata dal comune di Albano Laziale all’originario proprietario dell’immobile (signor Paolo Carducci).
10.1. La richiesta può essere accolta e di conseguenza va disattesa l’eccezione di tardività del deposito della stessa formulata dall’Amministrazione nella sua memoria di costituzione.
Il documento prodotto in giudizio riguarda, come detto, la licenza edilizia n. 197 del 1962 che aveva ad oggetto l’assentimento della elevazione dell’immobile (cioè la costruzione del primo piano). In aggiunta a tale documento, è stato anche depositato il certificato datato il 4 dicembre 1964 a firma del Sindaco dell’epoca che attestava l’inizio dei lavori nel mese di agosto 1962 e il loro termine nel mese di dicembre 1963.
Tale documentazione è stata prodotta solo in sede di appello in ragione delle difficoltà incontrate per il suo reperimento già nel corso del giudizio di primo grado.
Con la sentenza interlocutoria n. 1779 del 17 novembre 1995 il Tar Lazio, come sopra evidenziato, aveva, infatti, ordinato al Comune il deposito “di documentati chiarimenti in ordine alla vicenda che interessa al fine di verificare la corrispondenza delle opere di cui al provvedimento impugnato”.
Il comune di Albano Laziale ha, invece, ottemperato solo in parte al suddetto incombente istruttorio, pur essendo in possesso della citata licenza n. 197 del 4 agosto 1962 che ha autorizzato l’elevazione del primo piano del fabbricato.
Il documento è stato poi acquisito, con difficoltà, direttamente dagli appellanti, a causa del risalente anno di rilascio della licenza ad altro soggetto e della circostanza che all’epoca dell’acquisito dell’immobile da parte del loro dante causa (1963) le concessioni di costruzione non erano obbligatoriamente indicate dal notaio rogante.
10.2. Per quanto sopra esposto, la documentazione relativa alla concessione del 1962 può, ai sensi dell’art. 104, comma 2, del c.p.a., essere ammessa.
Si tratta, in effetti, di documenti indispensabili ai fini della causa, non prodotti dall’Amministrazione, che comunque non ampliano il thema decidendum del giudizio di appello e non determinano una violazione del divieto dei nova (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2017, n. 1768 e sez. III, 15 gennaio 2018, n. 185).
La licenza edilizia del 1962 è, infatti, collegata alla dedotta conformità delle opere oggetto del provvedimento demolitorio impugnato già sollevata dagli appellanti in primo grado.
In ogni caso, anche sulla base dei principi enucleati dalla Corte di Cassazione, l’indispensabilità discende dalla circostanza che la “nuova prova” è idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione accolta dalla pronuncia gravata e nel caso di specie che sarebbe restata indimostrata la non conformità delle opere oggetto dell’ordine di demolizione (cfr. Cass. Civ, Sez. Un., 4 maggio 2017, n. 10970).
11. Ciò premesso, va ricordato che il T.a.r., con la sentenza impugnata, ha accolto solo parzialmente il ricorso originario, annullando l’ordinanza di demolizione n. 58/2 del 22 febbraio 1993 con riferimento alla parte in cui prevedeva l’abusività del piano terra.
Il giudice di primo grado ha quindi ritenuto che il comune di Albano Laziale avesse rilasciato la licenza di concessione edilizia per la costruzione delle opere edilizie oggetto di demolizione solo per il piano terra (licenza n. 151 del 7 novembre 1952).
12. In realtà, alla luce della documentazione depositata in appello, anche il primo piano del fabbricato era stato oggetto di concessione (licenza di soprelevazione n. 197 del 4 agosto 1962), confermandosi così la consistenza complessiva dell’immobile già risultante, come sopra evidenziato, dall’atto pubblico di acquisto dell’11 gennaio 1963.
13. Devono quindi ritenersi fondate le censure proposte dagli appellanti, quantomeno con riferimento al dedotto difetto di motivazione in cui è incorsa l’Amministrazione e alla conseguente erroneità della sentenza impugnata che non ha annullato in toto il provvedimento demolitorio.
14. La motivazione, infatti, avrebbe dovuto essere espressione di una più adeguata istruttoria, anche alla luce della consistenza del fabbricato su due livelli risultante già alla data dell’atto notarile dell’11 gennaio 1963 (Rep. 44543/2472) e comunque della licenza edilizia rilasciata per la sopraelevazione nel 1962.
15. Per le ragioni sopra esposte l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado.
16. In ragione della complessità della vicenda, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Nicola D’Angelo, Consigliere, Estensore