Porto d’armi: come si ottiene?

Perché il porto d’armi possa essere rilasciato è necessario essere in linea con i requisiti fisici e mentali richiesti dal Ministero della Salute.

Al termine di una meticolosa valutazione medica (e dopo aver dimostrato di essere in grado di utilizzare l’arma) sarà infatti possibile, qualora l’esito sia positivo, risultare titolari del libretto.
Il certificato medico in questione è rilasciato dagli uffici medico-legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, e dallo stesso deve risultare che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e volere.
Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto inoltre a presentare un certificato rilasciato dal medico di fiducia, di data non anteriore a tre mesi.
Tra l’altro il medico accertatore, ove lo ritenga necessario, può richiedere ulteriori accertamenti specialistici, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche.

Oltre al modulo specifico, la documentazione da produrre per farne richiesta comprende:
– una fotocopia di un documento di identità valido;
– 2 fotografie in formato fototessera;
– 2 contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla licenza;
– la certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
– una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti: di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge; le generalità delle persone conviventi; di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi della legge n. 230 dell’8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.

Ecco sinteticamente le licenze più comuni:

DIFESA PERSONALE – Permette il porto dell’arma fuori dalla propria abitazione e vale un anno.
Per ottenere il porto d’arma per difesa personale è necessario avere compiuto diciotto anni ed avere una ragione valida e motivata che giustifichi il bisogno di andare armati. L’autorizzazione, rilasciata dal Prefetto, permette il porto dell’arma fuori dalla propria abitazione.
Il modulo di presentazione della richiesta, oltre che online sul sito della Polizia di Stato, è disponibile anche presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri.

USO SPORTIVO – Questo tipo di licenza, rilasciata dal Questore, è comunemente detta per uso sportivo e permette di esercitare il tiro a volo e il tiro a segno. In particolare, per il tiro a segno è necessario iscriversi presso una Sezione di Tiro a Segno Nazionale o presso un’associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI. La licenza ha una validità di 6 anni.

USO DI CACCIA – E’ la licenza che autorizza al porto di fucile per uso di caccia nei periodi di apertura della stagione venatoria. Anche in questo caso la validità è per 6 anni.

LICENZA PER COLLEZIONE DI ARMI – La licenza di collezione di armi comuni da sparo permette la detenzione, ma non il porto, di armi corte e lunghe, in numero superiore a quello normalmente consentito (3 armi comuni da sparo e 6 classificate sportive) La licenza ha carattere permanente, quindi non deve essere rinnovata ogni anno.

Redazione

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