E’ incostituzionale l’art. 44, comma 3, cod. proc. amm., nella parte in cui, nel prevedere che la costituzione degli intimati sana la nullità del ricorso fa salvo «i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione», per violazione dei princìpi e dei criteri direttivi della legge delega che imponevano al legislatore delegato di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, e di coordinarle con le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto espressive di princìpi generali.
La Corte Costituzionale, sentenza n. 132/2018 ha così modificato il Codice del Processo Amministrativo, laddove questo prevedeva una disciplina della sanatoria diversa da quella del processo civile, prevedendo una sanatoria ex nunc piuttosto che ex tunc in caso di costituzione della parte intimata, nonostante la notifica nulla
Secondo la giuriprudenza amministrativa, sulla scorta dell’art. 44, comma 3, c.p.a. (come formulato prima dell’intervento della Consulta), la costituzione dell’intimato era sì idonea a sanare la nullità della notificazione medesima, ma, a differenza che nel processo civile, con efficacia ex nunc, ossia con salvezza delle eventuali decadenze già maturate in danno del notificante prima della costituzione in giudizio del destinatario della notifica, ivi compresa la scadenza del termine di impugnazione.
La disposizione è pertanto incostituzionale, perché il legislatore delegato avrebbe avuto l’obbligo di conformarsi ai principi generali del processo, come espressi nel codice di procedura civile, tra i quali va inquadrato anche quello dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., che, prevede la sanatoria ex tunc della nullità degli atti processuali per raggiungimento dello scopo
In allegato Corte Costituzionale, sentenza n. 132/2018