I titoli valutabili nei concorsi, il regolamento sui dirigenti pubblici

In vigore dal giorno 12 luglio 2018 il Decreto del Presidente del Consiglio sui titoli valutabili nei concorsi per dirigenti pubblici e sul valore massimo assegnabile a ciascuno.

Viene prevista la valutabilità di: titoli di studio universitari ed altri titoli;abilitazioni professionali;
titoli di carriera e di servizio; pubblicazioni scientifiche.

Si tratta del D.P.C.M. 16 aprile 2018, n. 78 (in G.U. n. 147 del 27 giugno 2018; in vigore dal 12 luglio 2018) – “Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell’ambito del concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi ai sensi dell’articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272”.

I titoli valutabili per i concorsi da dirigente

ll Regolamento sui titoli valutabili nei concorsi per dirigente stabilisce che sono valutabili le seguenti categorie di titoli:

  • titoli di studio universitari ed altri titoli;
  • abilitazioni professionali;
  • titoli di carriera e di servizio;
  • pubblicazioni scientifiche.

Il valore complessivo dei titoli è determinato in massimo 120 punti, tranne in casi limitati. Il punteggio conseguito all’esito della valutazione dei titoli è sommato al punteggio complessivo del candidato determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale.

I titoli sono valutabili solo se non già utilizzati per l’ammissione al concorso.

Titoli di studio universitari

I seguenti titoli di studio universitari, per i quali possono essere attribuiti, complessivamente, non oltre punti 41, sono valutabili con i seguenti punteggi per ciascun titolo:

a) voto di laurea relativo al titolo utile per l’ammissione al concorso, punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode;

b) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L), fino a punti 2;

c) laurea specialistica (LS), fino a punti 2;

d) laurea magistrale (LM), fino a punti 2;

e) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l’ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti, punti 1,5 per ciascuno, fino a punti 3;

f) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l’ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti, punti 2,5 per ciascuno, fino a punti 5;

g) diploma di specializzazione (DS), fino a punti 8; ove il diploma di specializzazione venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile ai sensi dell’articolo 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, fino a punti 4;

h) dottorato di ricerca (DR), fino a punti 12; ove il dottorato di ricerca venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile ai sensi dell’articolo 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, fino a punti 6.

Altri titoli valutabili

I seguenti altri titoli, per i quali possono essere attribuiti, complessivamente, punti 9, sono valutabili, solo se attinenti alle materie delle prove d’esame, con i seguenti punteggi per ciascun titolo:

a) titolarita’ di insegnamenti in corsi di studio presso le istituzioni di cui al comma 3, di durata minima semestrale, fino a punti 6, in relazione alla durata in ore;

b) attivita’ di docenza presso le istituzioni di cui al comma 3, fino a punti 3, in relazione alla durata della docenza.

Abilitazioni professionali valutabili

Le abilitazioni professionali, per le quali puo’ essere attribuito un punteggio complessivo di punti 12, sono valutabili, solo se attinenti alle materie delle prove d’esame, in ragione di non più di un titolo per ciascuna delle seguenti lettere, con il seguente punteggio per ciascun titolo:

a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale e’ stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per l’ammissione al concorso, punti 8;

b) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale e’ stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui all’articolo 2, comma 1, diverso da quelli necessari per l’ammissione al concorso, purche’ attinente alle materie delle prove d’esame, punti 1 per ciascuna abilitazione, fino a punti 2, in relazione all’attinenza alle materie delle prove d’esame;

c) abilitazione, diversa da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), all’insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, per il conseguimento della quale e’ stato richiesto uno dei titoli di studio richiesto dal bando per l’accesso al concorso, punti 1 per ciascuna abilitazione, fino a punti 2, in relazione all’attinenza alle materie delle prove d’esame.

Le abilitazioni professionali di cui al comma 1, lettere a) e b), sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di Stato.

Titoli di carriera e di servizio valutabili

I titoli di carriera e di servizio sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, le autorità indipendenti ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

I titoli di carriera e di servizio, per i quali può essere attribuito, un punteggio complessivo di punti 50, sono:

a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall’esterno era o e’ richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui all’articolo 2, comma 1, per i quali e’ attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno, fino a punti 30; le anzianita’ di ruolo nella qualifica dirigenziale nonche’ i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato, sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per anno; i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali, sono valutati come tali solo se tale equiparazione e’ stabilita, anche ai fini giuridici, da un’espressa disposizione normativa, che va richiamata dalla Commissione esaminatrice nel relativo verbale;

b) incarichi, che presuppongano una particolare competenza professionale, conferiti con provvedimenti formali, sia dall’amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell’amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali e’ attribuibile un punteggio fino ad un massimo di punti 10, secondo i criteri stabiliti dal bando di concorso, il quale deve stabilire un punteggio massimo per ogni singola tipologia di incarico o di servizio speciale;

c) lavoro originale prodotto nell’ambito del servizio prestato ai sensi della lettera a) ovvero dell’incarico di cui alla lettera b), che presupponga e dimostri una particolare competenza professionale, oltre quella ordinaria richiesta per la qualifica o profilo di inquadramento, e’ attribuito un punteggio massimo ulteriore fino a punti 5, secondo i criteri stabiliti dal bando di concorso, il quale deve stabilire un punteggio massimo per ogni singola tipologia di lavoro originale;

d) inclusione in graduatoria finale di concorso pubblico per esami scritti ed orali o per titoli ed esami scritti ed orali o a seguito di corso-concorso per esami scritti ed orali, purche’ non seguita dall’assunzione in servizio, bandito dalle amministrazioni, enti e soggetti pubblici di cui al comma 2, per l’assunzione in qualifica dirigenziale, per l’accesso alla quale sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti per l’ammissione al concorso, per i quali e’ attribuibile un punteggio massimo fino a punti 5, in relazione all’attinenza, desumibile dalle materie d’esame.

e) I servizi militari di leva sono valutati solo se prestati in gradi e ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui all’articolo 2, comma 1; i servizi di leva prestati in costanza di rapporto di lavoro con i soggetti pubblici di cui all’articolo 2, comma 5, sono valutati come prestati nella qualifica di ruolo di appartenenza.

Le Pubblicazioni scientifiche

Le pubblicazioni scientifiche sono valutate nel loro complesso con un punteggio massimo di punti 8, in relazione al grado di attinenza con i compiti demandati dalla legge e dai regolamenti di organizzazione alle amministrazioni pubbliche per le quali e’ bandito il concorso e con la qualifica dirigenziale da attribuire; sono valutate altresi’ in relazione alla loro inerenza con le materie oggetto delle prove d’esame.

Il bando potrà limitare il numero delle pubblicazioni che ciascun candidato può produrre.

 

Di seguito si riporta il testo del D.P.C.M. n 78/2018 Regolamento sui titoli valutabili nei concorsi per dirigente

Redazione

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