In consultazione fino al 20 settembre 2018 le Linee Guida (non vincolanti) dell’ANAC sulle consultazioni preliminari di mercato, il nuovo istituto previsto all’art. 66 del Codice Appalti.
Aggiornamento: il 6 marzo 2019 l’Anac ha approvato la versione definitiva delle Linee Guida sulle consultazioni preliminari
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto opportuno, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 213, secondo comma del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.n.50/2016), adottare, con apposite Linee Guida in consultazione, uno specifico atto regolatorio sul tema delle consultazioni preliminari di mercato, con lo scopo di promuoverne l’uso presso le stazioni appaltanti.
L’Autorità chiarisce nel documento le modalità delle consultazioni preliminari di mercato, chiarendone la differenza rispetto al dialogo competitivo e alle indagini di mercato, quali ad esempio quelle preliminari allo svolgimento delle procedure negoziate, nei casi previsti all’articolo 63, comma 6, ovvero all’articolo 36 del Codice, che costituiscono procedimenti finalizzati a selezionare gli operatori economici da invitare al procedimento di gara.
Le osservazioni degli interessati potranno intervenire entro e non oltre il 20 settembre 2018.
Le Consultazioni preliminari di mercato, l’istituto innovativo introdotto dall’art. 66 del codice appalti
Una delle novità più originali del Codice Appalti del 2016 è stata l’introduzione, all’art. 66, delle Consultazioni preliminari, lo strumento per permettere alle pubbliche amministrazioni di acquisire maggiori informazioni tecniche ed operative nella preparazione degli appalti.
L’istituto delle consultazioni di mercato, chiarisce l’ANAC nella sua nota illustrativa, è preliminare, facoltativo e non decisorio.
Le stazioni appaltanti procedenti esercitano discrezionalmente la facoltà di svolgere procedure di consultazione e non sono tenute allo svolgimento delle stesse, conformemente alle ipotesi previste nell’articolo 66 del Codice. Si tratta di un istituto volto a ridurre le asimmetrie informative esistenti tra stazioni appaltanti e operatori di mercato, mediante il quale si consente alle prime l’acquisizione di forme di consulenza gratuite e a tutte le parti l’acquisizione di informazioni rilevanti circa l’appalto in via di definizione.
Ai sensi dell’articolo 66 del D. Lgs. 50/2016, prima dell’avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell’appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici.
A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel Codice Appalti, o da parte di autorità indipendenti.
Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l’effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.
In particolare, proprio per tutelare i principi di concorrenza, il codice dispone che “Qualora un candidato o un offerente abbia fornito la documentazione di cui prima, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente stesso.
Le misure adeguate per garantire la concorrenza in caso di operatore economico coinvolto nelle consultazioni preliminari di mercato
L’ANAC ribadiscono, nelle Linee Guida, che le stazioni appaltanti individuano misure adeguate a garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente o di un’impresa ad essi collegata alla consultazione preliminare.
Le misure adottate dalla stazione appaltante sono volte a evitare che le informazioni, a qualunque titolo e in qualunque forma fornite in consultazione, comportino una lesione ai principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione.
Secondo il documento dell’ANAC, costituiscono misure adeguate, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, del Codice:
– la comunicazione da parte del RUP agli altri candidati o offerenti di informazioni pertinenti
scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell’offerente alla preparazione della procedura.
– la comunicazione da parte del RUP agli altri candidati o offerenti di informazioni pertinenti
ottenute a seguito di tale partecipazione.
– la fissazione di termini adeguati per la presentazione delle offerte.
– la convocazione, adeguatamente pubblicizzata, di un evento pubblico ove svolgere una
consultazione collettiva aperta.
Secondo le Linee Guida in consultazione, la stazione appaltante procede ad escludere dalla gara il concorrente che ha partecipato alla consultazione preliminare, solo nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento.
In allegato le Linee Guida in Consultazione e la Nota Illustrativa dell’ANAC.