I Consigli Circoscrizionali in Sicilia sono incostituzionali?

Rinviata alla Corte Costituzionale la questione delle modifiche della Regione Sicilia al meccanismo di elezione dei consigli di circoscrizione, in particolare laddove vengono applicate agli stessi le medesime norme previste per l’elezione dei Consigli Comunali.

Infatti il rinvio effettuato dal legislatore regionale al disposizioni sui Consigli Comunali non rispecchia la differente natura dei Consigli di quartiere.

Infatti il Consiglio Comunale è funzionale con le proprie deliberazioni al pieno dispiegarsi di una funzione di governo locale che  nel nuovo titolo V della Costituzione ha assunto una rilevanza crescente, secondo la consueta dialettica tra maggioranza e minoranza/e; il Consiglio Circoscrizionale da sempre, quanto meno a far data dalla l. 278 del 1976, concepito come un organo assembleare con funzioni per lo più consultive, cui non di rado si affiancano compiti delegati anche di amministrazione attiva, al crocevia tra la partecipazione e il decentramento.

In allegato la sentenza completaC.G.A., 29 giugno 2018, n. 374

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Si riporta di seguito il contenuto riassuntivo della sentenza nel testo a cura dell’ufficio stampa della Giustizia Amministrativa:

Ha chiarito il C.g.a. che le modifiche apportate all’art. 4, l. reg. 15 settembre 1997, n. 35 da ultimo dal comma 2 dell’art. 3, l. reg. Sicilia 11 agosto 2016, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali) investono specificamente le modalità di determinazione dei seggi da attribuire alle liste, ridisegnando il premio di maggioranza, alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto, e introducendo per la prima volta il meccanismo di detrazione di cui si è già discorso, ispirato anch’esso ad una logica di correzione, ovvero di razionalizzazione, del risultato elettorale in chiave maggioritaria.
Si tratta di disposizioni elettorali che presentano immediati e qualificanti riflessi sulla forma di governo (a livello di ente) locale, perseguendo una logica maggioritaria che si ritrova anche, seppure con modalità non coincidenti, nella legislazione statale sull’elezione dei consigli comunali.
Sicché non può dirsi casuale il fatto che l’art. 4 ter, l. reg. n. 35 del 1997, nel disciplinare l’elezione del consiglio circoscrizionale, facesse in origine e faccia ancora testualmente rinvio solamente ad alcune (ma non a tutte le) disposizioni dell’art. 4 della medesima legge, non menzionando in particolare il comma 6 sul premio di maggioranza, come anche il comma 3-ter sul meccanismo di detrazione qui in discussione.
Ad avviso del C.g.a. sussiste un dubbio sulla ragionevolezza dell’art. 3, comma 3, l. reg. n. 17 del 2016, come anche della sua coerenza con il principio di rappresentatività, nella misura in cui finisce per equiparare, sottoponendoli ad eguale disciplina, senza che se ne colga distintamente la ragione, istituti e realtà disomogenei, quali sono il Consiglio comunale e quello circoscrizionale.
Ha aggiunto il C.g.a. che prima ancora, dell’art. 3, comma 3, l. reg. n. 17 del 2016, sfugge la razionalità intrinseca ovvero, in altri termini, la sua stessa intellegibilità e coerenza.
Anche senza interrogarsi funditus sulla latitudine, da più parti ritenuta eccessiva, che è in generale andata assumendo la tecnica della interpretazione cd. costituzionalmente orientata o adeguatrice, e che pure trova nella giurisprudenza della Corte costituzionale un indubbio riscontro, in termini di dovere piuttosto che di facoltà del giudice (v., per tutte, l’ordinanza n. 63 del 1989); di questa tecnica reputa il C.g.a. che si debba fare un uso sorvegliato in materia (di legge) elettorale, ribadendo che grava sul legislatore un dovere primario di clari loqui.
L’art. 3, comma 3, l. reg. n. 17 del 2016 viola questo dovere e pecca per mancanza di proporzione rispetto all’obiettivo che si può supporre possa avere avuto di mira il legislatore.
Assumendo pure che il legislatore siciliano, nell’esercizio della sua potestà primaria in materia di enti locali (art. 14, lett. o, dello Statuto), volesse avvicinare l’elezione del consiglio circoscrizionale a quella del consiglio comunale, avrebbe dovuto seguire un criterio intellegibile di coerenza e di compatibilità.
Qualora poi avesse voluto (e potuto) rendere i due consigli del tutto omogenei nelle loro modalità di funzionamento, innovando non di poco rispetto alla storia e rispetto alla disciplina del 2011, avrebbe dovuto farlo in modo inequivoco, meglio ancora se attraverso la modifica ovvero l’aggiornamento dell’art. 4-ter, l. reg. n. 35 del 1997. In assenza di questi elementi, non solo la disposizione di rinvio dell’art. 3, comma 3, si dimostra manifestamente inadeguata e arbitraria, ma pone seri dubbi sulla sua conformità anche ad un diverso parametro di costituzionalità, offerto dall’art. 101, comma 2, Cost.
Se infatti il giudice deve essere soggetto soltanto alla legge, quantunque nella più ampia lettura che di questo lemma è venuta offrendo nel tempo la dottrina costituzionalistica, è necessario che la legge sia decifrabile attraverso una funzione (tendenzialmente, soltanto) conoscitiva nel cui esercizio si riaffermi al fondo il legame tra la funzione giurisdizionale e la sovranità popolare. Tanto più al cospetto di una legge elettorale, come nel caso di specie, dove è necessario che quel legame sia più profondo e che il margine di interpretazione sia definito con maggiore certezza.
Il che vale a privilegiare il promovimento della questione di legittimità costituzionale della disposizione che non sia razionalmente intellegibile, piuttosto che la ricerca di una interpretazione costituzionalmente orientata, oltre tutto in una direzione non definita e non scevra da valutazioni opinabili che debbono essere lasciate alla volontà politica.
Redazione

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