Solo per i provvedimenti del giudice è possibile un accesso da parte di chiunque vi abbia interesse. Secondo il C.G.A., il terzo intenzionato a proporre opposizione non può accedere al fascicolo relativo alla sentenza da impugnare, ma deve utilizzare gli altri strumenti predisposti dall’ordinamento: intervento “al buio”, ordine di esibizione, accesso con consenso delle parti”. (CGA, D.P. n. 32/2018)
Secondo l’orientamento del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, non può essere accolta l’istanza di un privato di accedere agli atti di un fascicolo relativo ad un giudizio di cui non è parte, avendo intenzione di proporre opposizione di terzo avverso la sentenza del giudice.
Secondo il Decreto Presidenziale, il diritto di accesso di cui alla legge n. 241/1990 si applica ai “documenti amministrativi” e non agli atti del processo. Pertanto, nell’ambito degli atti di un dato giudizio (e quindi dell’accesso al fascicolo) occorre distinguere, ai fini dell’accessibilità, tra atti e provvedimenti del giudice e atti di parte.
I provvedimenti sono oggetto di accesso, gli atti di parte no
Infatti il rilascio di copia degli atti del processo a “chiunque vi abbia interesse” anche senza essere parte del giudizio è previsto solo per i provvedimenti del giudice (art. 7 disp. att. c.p.a.; art. 744 c.p.c.); quanto agli atti di parte, possono avere accesso agli atti del processo solo le parti del processo medesimo – costituite o anche non costituite purché evocate in giudizio – (art. 6 disp. att. c.p.a.; art. 168 c.p.c.; art. 76 disp. att. c.p.c.;).
Gli ulteriori argomenti per precludere l’accesso del terzo al fascicolo del processo
Il decreto mette poi in fila glii ulteriori argomenti esegetici militano nel senso che solo le parti del processo come sopra definite possono avere accesso al fascicolo:
1) i dati giudiziari non rientrano nella nozione di “documento amministrativo” ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990;
2) gli atti processuali di parte possono contenere dati sensibili o comunque afferenti alla vita privata o a segreti commerciali o industriali, ovvero a strategie processuali della parte;
3) persino in relazione ai soli atti giudiziari divulgabili, quali sono i provvedimenti del giudice, può essere chiesta l’omissione dei dati personali (art. 52 d.lgs. n. 196/2003);
4) gli atti inerenti la strategia difensiva delle pubbliche amministrazioni sono ordinariamente sottratti all’accesso anche se intesi come documenti amministrativi e oggetto di richiesta di accesso
5) presso le pubbliche amministrazioni medesime (art. 53, comma 5, lett. b) e c), d.lgs. n. 50/2016; art. 5, comma 2, d.m. n. 115/1996; art. 4, d.P.C.M. n. 763/1994; art. 2, lett. b) d.P.C.M. n. 200/1996); e.5) nell’ambito del processo amministrativo, gli atti difensivi della parte privata non sono, per definizione, documenti amministrativi, promanando da un privato;
6) gli atti difensivi della pubblica amministrazione, essendo ordinariamente formati da avvocati del libero foro, non sono “documenti amministrativi”;
7) quanto agli atti difensivi della pubblica amministrazione redatti dall’Avvocatura pubblica, segnatamente dall’Avvocatura dello Stato, gli stessi sono espressamente sottratti all’accesso (art. 2, comma 1, lett. b), d.P.C.M. n. 200/1996);
Gli strumenti legittimi per accedere: l’intervento al buio, il consenso delle parti, l’ordine del giudice.
Tale quadro normativo, volto a salvaguardare la riservatezza delle parti del processo, non si traduce, secondo il C.G.A., in una eccessiva restrizione del diritto di difesa di chi aspira a conoscere gli atti di un processo in cui non è evocato come parte.
Infatti il sistema appresta uno strumentario variegato e di agevole utilizzo, che assicura un equo bilanciamento tra diritto di difesa dei terzi e tutela della riservatezza del processo inter alios, attraverso gli istituti del contraddittorio processuale ovvero del consenso dell’avente diritto; invero, chi non è parte del processo può avere accesso agli atti di un processo inter alios attraverso i seguenti strumenti alternativi:
1) mediante un atto processuale di intervento nel processo o di impugnazione della decisione, ove essa vi sia: ove si tratti di “intervento al buio” non contenendo domande nuove, non comporta pagamento di contributo unificato;
2) mediante un ordine di esibizione del giudice conseguito a seguito di ricorso giurisdizionale in cui si dimostri lo specifico interesse a conoscere gli atti di un giudizio cui si è estranei;
3) ottenendo il previo consenso all’accesso di tutte le parti del processo ai cui atti intende accedere.
In allegato il D.P. firmato dal Presidente del C.g.a.