Nel processo amministrativo, il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado è configurabile e costituisce un tipico errore di diritto per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, deducibile in sede di appello in Consiglio di Stato, ma senza che ciò comporti l’annullamento con rinvio.
Il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 4 luglio 2018, n. 4095) chiarisce i tratti del vizio di omessa pronuncia su un motivo di ricorso amministrativo.
I giudici di Palazzo Spada chiariscono che il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado è configurabile e costituisce un tipico errore di diritto per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, deducibile in sede di appello, sotto il profilo della violazione dell’art. 112 Cod. proc. civ..
Quest’ultima norma processualcivilistica è applicabile al processo amministrativo con il correttivo secondo cui l’omessa pronuncia su di un vizio del provvedimento impugnato deve essere accertata con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, così che essa può ritenersi sussistente soltanto nell’ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo di impugnazione risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile.
In ogni caso, tuttavia, l’omessa pronuncia su una o più censure proposte con il ricorso giurisdizionale non configura un error in procedendo, tale da comportare l’annullamento della decisione, con contestuale rinvio della controversia al giudice di primo grado ex art. 105, comma 1, Cod. proc. amm., ma solo un vizio dell’impugnata sentenza che il giudice di appello è legittimato ad eliminare.
Ciò potrà essere realizzato quindi integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo sul merito della causa.
Pertanto, non rientrando l’omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su di un motivo del ricorso nei casi tassativi di annullamento con rinvio, ne consegue che, in forza del principio devolutivo (di cui all’art. 101, comma 2, Cod. proc. amm.), il giudice di appello deciderà, nei limiti della domanda riproposta, anche sui motivi di ricorso non affrontati dal giudice di prime cure.
In allegato Cons. Stato, sez. V, 4 luglio 2018, n. 4095