L’ANAC reputa illegittima la clausola del bando che fissa al 50% il ribasso massimo ammissibile rispetto alla base d’asta: in tal caso si limita la concorrenza tra le offerte economiche e si distorce il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta
Il Parere di Precontenzioso dell’ANAC (Delibera n. 610 del 27 giugno 2018) si sofferma sulla questione della legittimità di una clausola di un bando che, pur prevedendo il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, prevedeva altresì un limite al massimo ribasso, fissato al 50% del prezzo a base d’asta
Il precedente del Consiglio di Stato in materia di limitazioni al ribasso massimo
Nel Parere di Precontenzioso dell’ANAC (Delibera n. 610 del 27 giugno 2018) si cita la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che in merito alla possibilità di fissare una soglia di ribasso massimo sul prezzo, si è espresso in termini negativi, chiarendo che tale clausola – in via generale – è illegittima perché introduce un inammissibile limite alla libertà di concorrenza sull’elemento economico.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, infatti, tale norma di gara introduce un’inammissibile limite alla libertà degli operatori economici di formulare la proposta economica sulla base delle proprie capacità organizzative e imprenditoriali, pregiudicando, sino di fatto ad annullarlo, il confronto concorrenziale sull’elemento prezzo (CdS, Sez. V, 28/06/2016 n. 2912).
Secondo la decisione citata dall’ANAC, benché, dunque, l’intenzione della Stazione appaltante meriti un apprezzamento positivo quantomeno sul piano dell’obiettivo finale perseguito, ovvero l’esigenza di garantire che il prezzo proposto sia sufficiente a sostenere il costo del lavoro e a salvaguardare la corretta applicazione dei CCNL, tuttavia tali finalità devono essere perseguite attraverso lo strumento tipico all’uopo predisposto dal legislatore, che consente di escludere dalla gara, all’esito del procedimento di verifica ivi contemplato, le offerte risultate anormalmente basse.
Il limite al massimo ribasso annulla il confronto concorrenziale sul prezzo e distorce la verifica dell’anomalia
Alla luce di quanto sopra, l’ANAC ha quindi ritenuto la clausola illegittima, poiché viene di fatto annullato il confronto concorrenziale sul prezzo in contraddizione con il criterio di aggiudicazione prescelto, ovvero quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il cui scopo è invece quello di ottenere da ogni singolo concorrente un’offerta che contemperi la qualità massima delle prestazioni con il prezzo più basso possibile in relazione alle proprie capacità aziendali, organizzative e imprenditoriali.
Al contrario, fissando una percentuale massima di ribasso ammesso, la Stazione appaltante “suggerisce” il prezzo migliore e così spinge tutti i concorrenti a formulare una offerta economica ridotta del 50% rispetto alla base d’asta o, quantomeno, ad approssimarsi quanto più possibile.
Inoltre, conclude l’ANAC, tale limitazione finisce per avere effetti distorsivi sull’iter del sub-procedimento di verifica dell’anomalia e dunque della procedura di aggiudicazione nel suo complesso.
In allegato il Parere di Precontenzioso dell’ANAC (Delibera n. 610 del 27 giugno 2018)