L’altezza minima nei concorsi per le forze armate

Trova applicazione alle ammissioni nei ruoli successive alla data del 16 gennaio 2016 il divieto di prevedere limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco (Tar Lazio 6904/2018)

 

Un aspirante poliziotta, alta 154 cm, contestava il bando di concorso per Polizia di Stato nella parte in cui prevedeva un requisito di altezza minima, che l’aveva fatta escludere perché non idonea.

Il bando di concorso, per 320 vice-ispettori di polizia, rimandava al requisito di cui al D.M.20 giugno 2003, n. 198 e relative tabelle I e II, ossia il requisito necessario per l’accesso la carriera militare e di polizia (statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e m. 1,61 per le donne) e di quello di cui all’art. 5 del bando concorsuale.

Il bando tuttavia era stato bandito prima del 13 gennaio 2016, per cui  dell’entrata in vigore del D.P.R. 207/2015

Il Tar Lazio accoglieva il ricorso, sulla base dell’ormai pacifica rimozione dei limiti di altezza nel concorsi, anche per i bandi pubblicati prima del 16 gennaio 2016.

A norma degli artt. 5, comma 3, e 6, comma 2, del d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, per i bandi pubblicati successivamente al 16 gennaio 2016, non è più applicabile nessuna disposizione, di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco.

Tuttavia, il Tar Lazio richiama la giurisprudenza ormai consolidata ha valorizzato il precetto primario contenuto nella citata L. 2/2015 e i correlati principi enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale 15 aprile 1993, n. 163 e dalla direttiva 2000/78/CE, in tema di divieto di discriminazione all’accesso al pubblico impiego, anche laddove si tratti di attività lavorative che richiedano particolari capacità fisiche, come quelle da svolgersi all’interno delle forze armate o dei servizi di polizia, stabilendone la immediata operatività (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I Quater, 17 novembre 2017, n. 11382 e n. 11388).

In particolare è stato chiarito che, ai fini dell’applicazione della predetta novella normativa, il discrimine temporale è costituito dal momento dell’arruolamento, di talché la disposizione deve trovare applicazione alle ammissioni nei ruoli successive alla data del 16 gennaio 2016 (cfr. Cons. Stato, IV, 6 giugno 2017, n. 2706; Tar Lazio, Roma, Sez. I Quater, 27 settembre 2017, n. 9932; idem, 12 ottobre 2017, n. 10284 e n. 10283).

In allegato la sentenza del Tar Lazio, sez. I quater, 20 giugno 2018, n. 6904

Redazione

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