Le offerte devono essere interpretate in modo da verificare la volontà effettiva, con possibilità di individuare e rettificare eventuali errori materiali, a patto però che tale rettifica possa essere realizzata con ampia certezza. Se invece l’errore materiale non può essere corretto senza utilizzare fonti esterne, l’offerta economica è da escludere. (Tar Lombardia, sez. IV, 5 giugno 2018, n. 1420)
La stazione appaltante ha escluso l’offerta di un concorrente perché l’offerta economica era incerta ed indeterminabile, data che una serie di voci non erano compatibili tra di loro.
In particolare l’offerta era considerata indetermibabile, perché non era possibile stabilire su quale elemento (sconto percentuale o prezzo unitario dei pasti) ricadesse l’errore in cui era incorsa la ricorrente, al fine di intervenire sullo stesso mediante una mera rettifica.
Il caso dell’errore materiale nelle cifre dell’offerta economica
Il Tar ha confermato la legittimità dell’esclusione. Se è vero, infatti, che è doveroso rettificare l’offerta economica in caso di meri errori materiali, ciò presuppone che tale rettifica sia in qualche modo “obbligata”, e senza margini di incertezza.
Secondo l’orientamento consolidato dei giduci amministrativi, nelle gare di appalto le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l’effettiva volontà del dichiarante. Tale attività interpretativa può consistere anche nell’individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione e di calcolo, a condizione tuttavia che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza, e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente, che non sono ammesse, salva l’ipotesi dell’applicazione dell’art. 46 del codice dei contratti pubblici” (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. III, 21 ottobre 2014, n. 5196; TAR Lombardia, sez. IV, 1 agosto 2016, n. 1554).
Nella fattispecie all’esame, pertanto, legittimamente la stazione appaltante non ha proceduto alla rettifica dell’offerta, essendo effettivamente impossibile determinare con ragionevole certezza quale fosse l’effettiva volontà dell’offerente senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima e, dunque, della stessa integrative.
In allegato Tar Lombardia, sez. IV, 5 giugno 2018, n. 1420