PAT: memorie e documenti entro le 12 dell’ultimo giorno

Si afferma progressivamente l’orientamento per cui anche con il processo amministrativo telematico occorra rispettare il termine ultimo delle ore 12.00, superato il quale il deposito diventa tardivo, e si considerata effettuato il giorno successivo.

Secondo il C.G.A., C.g.a. 6 giugno 2018, n. 344, se è vero che possono essere depositati fino alle ore 24.00 tutti gli atti di parte che non sono depositati in vista di una camera di consiglio o di un’udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data, al contrario se è già prevista una data di udienza o di camera di consiglio, il Legislatore ha deciso di anticipare il termine alle ore 12.00, ai fini di garantire i termini a difesa.

I giudici del Consiglio hanno perciò accolto l’eccezione di tardività di una memoria presentata nell’ultimo giorno disponibile, dopo le ore 12.00

Il problema dell’interpretazione delle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo

L’eccezione pone all’attenzione del Collegio la questione relativa alla corretta interpretazione da dare all’art. 4 dell’allegato 2 delle disposizioni di attuazione del c.p.a. dove, per un verso, è scritto che “E’ assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno consentito”; e, per altro verso, che “Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo”.

L’apparente antinomia tra queste due previsioni – la prima tesa a sfruttare a pieno le possibilità e il funzionamento ininterrotto del processo telematico; la seconda riproduttiva di un canone incentrato invece sulla considerazione del fattore umano e sull’organizzazione degli uffici, in particolare delle segreterie – si può spiegare ove si riferisca la prima scadenza a tutti quegli atti di parte che non sono depositati in vista di una camera di consiglio o di un’udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data; laddove, invece, la seconda scadenza va riferita agli atti depositati in funzione di un’udienza, camerale o pubblica, già stabilita, per i quali la garanzia dei termini a difesa ha suggerito al legislatore di anticipare il deposito.

Secondo il C.G.A. si tratta di una misura quanto mai opportuna – sia consentito osservare ancora – al cospetto dei riti accelerati di cui all’art. 119 c.p.a. dove i termini processuali sono dimidiati, e del tutto necessaria per i riti camerali, a cominciare dagli affari cautelari.

Per essi, il termine di produzione delle memorie e dei documenti è sino a due giorni liberi prima della camera di consiglio, che diventano nei riti speciali (ad esempio in materia di contratti pubblici) un solo giorno. Nel ragionamento dei giudici diventa irrinunciabile – se non si vuole ledere il diritto di difesa, come anche i canoni salienti del giusto processo- che quell’unico giorno sia almeno il più pieno possibile, concedendo al giudicante un tempo minimo per conoscere (degli ultimi atti) della causa e poter quindi deliberare nel rispetto della piena collegialità.

Ne consegue che una memoria depositata oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno consentito ai sensi dell’art. 73 c.p.a., deve considerarsi effettuata il giorno successivo (v., in senso conforme, Cons. St., III, n. 3136/2018).

 

In allegato la sentenza completa  C.g.a. 6 giugno 2018, n. 344

Redazione

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