Procedure di stabilizzazione, giurisdizione del giudice amministrativo

Secondo quanto affermato dal Tar Catania, 26 giugno 2018, n. 1342, spetta al Tar la giurisdizione in materia di procedure di stabilizzazione, presso un’Azienda Sanitaria Provinciale, dato che la procedura di stabilizzazione dei precari è una procedura volta all’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.

Nel caso di specie il Tar Sicilia ha affermato la propria giurisdizione procedura di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D. Lgs. 75/2017 di un ASP, laddove i ricorrenti lamentavano di esserne stati ingiustamente esclusi.

Sebbene la sentenza in commento ha riconosciuto l’esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali, viene data preminenza all’ultimo affermato l’indirizzo secondo cui la procedura di stabilizzazione è assimilabile a quella concorsuale, in quanto entrambe sono preordinate ad assicurare l’accesso a tempo indeterminato ai pubblici uffici.

L’orientamento contrario: la giurisdizione del giudice ordinario sulle stabilizzazioni

Il Tar Catania pertanto rigetta l’altro orientamento della giurisprudenza amministrativa, quello secondo la quale con le procedure di stabilizzazione si è in presenza di disposizioni legislative di natura derogatoria alla regola generale del pubblico concorso, e pertanto non è in presenza di una procedura di tipo concorsuale, ma di una mera procedura selettiva nell’ambito della quale la P.A. deve soltanto verificare la sussistenza di taluni requisiti predeterminati dalla legge, senza, quindi, esercitare alcun pubblico potere.

Di conseguenza, secondo quest’ultimo orientamento, la stabilizzazione sarebbe un atto di gestione dell’originario rapporto di lavoro a tempo determinato rispetto al quale i precari in possesso dei requisiti previsti dalla legge per essere assunti vanterebbero un diritto soggettivo e non un interesse legittimo. Donde, l’affermazione della giurisdizione del Giudice Ordinario (in tal senso, Cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, 9 aprile 2015 n. 5278; Cons. St., sez. V, 6 maggio 2015 n. 2271; id., sez. VI, 27 febbraio 2012 n. 1095; Cass., sez. un., 15 settembre 2010 n. 19552; TAR Campania, Napoli, sez. V, 3 febbraio 2014 n. 749; Cons. St., sez. III, 28 giugno 2017 n. 2772).

L’orientamento prevalente secondo il Tar Catania, la giurisdizione del giudice amministrativo sulle procedure di stabilizzazione dei precari

I giudici amministrativi siciliani hanno ritenuto superato l’orientamento nel senso della giurisdizione ordinaria, in particolare a seguito delle pronunce della Corte di Cassazione.

In particolare la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ribadito quanto già affermato in precedenti pronunce ed ossia che: «L’art. 63 del d.lg. n 165 del 2001 attribuisce alla giurisdizione ordinaria le controversie inerenti al “diritto all’assunzione” (comma 1) e riserva alla giurisdizione amministrativa la cognizione delle controversie relative alle “procedure concorsuali di assunzione” (comma 4), dettando una regola processuale che appare il riflesso del dato sostanziale per il quale la pretesa di stipulazione di un contratto di lavoro pubblico si colloca nell’area dei diritti soggettivi e delle obbligazioni che l’amministrazione assume con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 4, d.lg. cit.) mentre la contestazione inerente ad un procedimento concorsuale di assunzione ha ad oggetto l’esercizio del potere pubblico attribuito alla P.A. di individuare il soggetto ammesso alla stipula del contratto.

Ne consegue, secondo la Cassazione, che “La controversia in materia di stabilizzazione del personale precario di una pubblica amministrazione, concernendo gli atti di una procedura concorsuale finalizzata all’assunzione di alcuni lavoratori mediante il loro passaggio dallo stato di personale precario a quello di personale di ruolo, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo (Cassazione civile, sez. un., 13/12/2017, n. 29915).

Affermando questi presupposti, la sentenza di Cassazione citata dal Tar ha confermato la sentenza del giudice di merito, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione ad una domanda proposta nei confronti di una ASL da un fisioterapista, già assunto con plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, il quale lamentava la propria esclusione dalla procedura selettiva per la stabilizzazione del personale precario, ritenuta una vera e propria procedura concorsuale, di cui erano contestate le modalità di svolgimento.

La Cassazione, in un’altra sentenza recente, ha anche affermato che «In materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione – tendenzialmente volti ad eliminare il precariato creatosi per assunzioni in violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 – sono effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno, e sono suscettibili di derogare alle normali procedure di reclutamento limitatamente al carattere – riservato e non aperto – dell’assunzione, ma non anche alla necessità del possesso del titolo di studio ove previsto per la specifica qualifica, né al preventivo svolgimento di procedure selettive, che (ad eccezione del personale assunto obbligatoriamente o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento) sono necessarie nell’ipotesi – come nella specie – in cui la stabilizzazione riguardi dipendenti che non abbiano già sostenuto “procedure selettive di tipo concorsuale”, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di procedure discrezionalmente disposte dall’amministrazione ed implicanti valutazioni di tipo comparativo tra i candidati» (Cassazione civile, sez. un., 02/08/2017, n. 19166).

La conclusione del Tar, alla luce della giurisprudenza della Cassazione

Il Tar, alla luce della giurisprudenza della Cassazione, ha concluso affermando che  rientra nella giurisdizione di legittimità del Giudice Amministrativo la contestazione sulle stabilizzazioni, e in particolare sulle stabilizzazioni ex. art 20 D.Lgs. 75/2017, dovendosi considerare la stabilizzazione dei precari una procedura volta all’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.

In allegato la sentenza Tar Catania, 26 giugno 2018, n. 1342.

Redazione

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