Risarcimento per lesione di interessi legittimi pretensivi e bene della vita

Il Consiglio di Stato sui principi che regolano la concessione del risarcimento dei danni in caso di lesione di interessi legittimi. Il presupposto essenziale della responsabilità non è tanto la colpa della PA, ma la lesione dell’interesse materiale del privato.

In particolare gli interessi pretensivi sono risarcibili solo se, sulla base di una valutazione prognostica, il bene della vita (come l’utile collocazione in graduatoria) sarebbe stata probabile.

Il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. IV, 14/06/2018 n. 3657) si è pronunciato sulla richiesta di un risarcimento danni di un soggetto escluso da una graduatoria per l’accesso alla polizia penitenziaria. Il giudici amministrativi, in questo caso, hanno ritenuto inesistenti i presupposti per la condanna al risarcimento, poiché mancava l’elemento dell’ingiustizia del danno.

I principi della Cassazione 500/1999 sul risarcimento per lesione di un interesse legittimo: il necessario pregiudizio del bene della vita per l’ingiustizia del danno

La sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione n. 500 del 1999, capostipite di tutta la giurisprudenza successiva, ha evidenziato come sia possibile pervenire al risarcimento del danno da lesione dell’interesse legittimo soltanto se l’attività illegittima della pubblica amministrazione abbia determinato la lesione del bene della vita al quale l’interesse legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell’ordinamento.

Pertanto: la lesione dell’interesse legittimo è condizione necessaria ma non sufficiente per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. in quanto occorre altresì che risulti leso, per effetto dell’attività illegittima e colpevole dell’amministrazione pubblica, l’interesse materiale al quale il soggetto aspira. In assenza di lesione del bene della vita manca l’ingiustizia del danno derivante dal provvedimento illegittimo e colpevole dell’amministrazione e lo rende risarcibile.

La pretesa al risarcimento del danno ingiusto derivante dalla lesione dell’interesse legittimo, insomma, si fonda su una lettura dell’art. 2043 c.c. che riferisce il carattere dell’ingiustizia al danno e non alla condotta.

In questa ricostruzione, il presupposto essenziale della responsabilità non è tanto la condotta colposa, ma l’evento dannoso che ingiustamente lede una situazione soggettiva protetta dall’ordinamento ed affinché la lesione possa considerarsi ingiusta è necessario verificare attraverso un giudizio prognostico se, a seguito del corretto agire dell’amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente spettato al titolare dell’interesse.

L’ingiustizia del danno nel caso di interessi legittimi pretensivi: un ragionevole affidamento rispetto alla conclusione positiva del procedimento

Traducendo i principi generali citati rispetto agli interessi pretensivi, il Consiglio di Stato chiarisce che  occorre stabilire se il pretendente sia titolare di una situazione suscettiva di determinare un oggettivo affidamento circa la conclusione positiva del procedimento, e cioè di una situazione che, secondo la disciplina applicabile era destinata, in base a un criterio di normalità, ad un esito favorevole.

Infatti, si legge nella sentenza, “l’obbligazione risarcitoria, quindi, affonda le sue radici nella verifica della sostanziale spettanza del bene della vita ed implica un giudizio prognostico in relazione al se, a seguito del corretto agire dell’amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente o probabilmente ( cioè secondo il canone del “più probabile che non”) spettato al titolare dell’interesse; di talché, ove il giudizio si concluda con la valutazione della sua spettanza, certa o probabile, il danno, in presenza degli altri elementi costitutivi dell’illecito, può essere risarcito, rispettivamente, per intero o sotto forma di perdita di chance“.

Il caso del risarcimento del danno in caso di mancata collocazione in graduatoria

Nella fattispecie di cui si discute nella sentenza, il danno sofferto dall’interessato non è ingiusto in quanto, ove l’Amministrazione avesse agito diligentemente, è del tutto verosimile ritenere che non avrebbe soddisfatto l’interesse legittimo pretensivo dell’interessato, atteso che, in assenza dei due punti erroneamente riconosciuti, gli avrebbe negato in radice il bene della vita cui aspirava, costituito dall’utile collocazione in graduatoria e dalla successiva immissione in servizio.

Il giudizio prognostico, in altri termini, porta a rilevare che non sarebbe spettato il bene della vita, solo alla lesione del quale consegue l’ingiustizia del danno e la sua eventuale risarcibilità.

In allegato la sentenza del Consiglio di Stato Cons. Stato, sez. IV, 14/06/2018 n. 3657

Redazione

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