Rito superaccelerato appalti: le osservazioni di Giurdanella&Partners in Corte di Giustizia

Lo studio Giurdanella&Partners, in rappresentanza dell’Associazione Amministrativisti.it, ha presentato osservazioni alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nell’ambito della causa C-54/18, sulla conformità o meno del c.d. “rito superaccelerato appalti” alla normativa comunitaria.

Tale causa è conseguente all’Ordinanza del Tar Piemonte, che dubita proprio della compatibilità del rito appalti con il diritto comunitario, laddove impone di impugnare immediatamente l’ammissione di un altro soggetto, entro 30 giorni dal relativo provvedimento.

Le osservazioni si sono concentrate in particolare sull’effetto di una tale normativa in un contesto, quale quello italiano, dove per il processo amministrativo appalti è già previsto un elevatissimo contributo unificato, con  effetti dissuasivi importanti su tutti i potenziali ricorrenti.

Più nel dettaglio, l’Associazione Amministrativisti.it, già interveniente nel giudizio dinanzi al TAR Piemonte, in particolare ha presentato osservazioni su due questioni fondamentali:

1) La conformità o meno del rito superaccelerato alle norme comunitarie

La prima questione verte sul fatto se la disciplina di cui all’art. 120, comma 2-bis, c.p.a. a cui è sottoposto il ricorso giurisdizionale in materia di appalti è compatibile con i principi in materia di effettività della tutela e di giusto processo, visto che essa impone all’operatore che partecipa ad una procedura di gara di impugnare l’ammissione/mancata esclusione di un altro soggetto, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento con cui viene disposta l’ammissione/esclusione dei partecipanti, con la conseguenza che tale rimedio processuale viene di fatto azionato prima che si sia verificata una reale ed effettiva lesione di un interesse legittimo, in quanto il potenziale ricorrente potrebbe non essere in grado di valutare gli eventuali vantaggi che potrebbero scaturire dalla definizione della lite, specie se si considera il fatto che l’impugnazione avviene in una fase in cui si ha piena incertezza circa gli esiti della procedura di gara, non essendovi la possibilità di conoscere se interverrà o meno l’aggiudicazione stessa.

2) Rito superaccelerato e la barriera imposta dal contributo unificato

La normativa italiana che impone, attraverso il rito superaccelerato di cui all’art. 120, commi 2-bis e 6-bis, c.p.a., l’onere di immediata impugnazione dell’ammissione di tutti gli operatori economici pone un ordine di problemi assai rilevante, specie per quel concerne i costi che gli operatori stessi devono sopportare nell’ambito delle spese di giustizia.

Tale normativa già prevede un livello di tassazione abnorme per l’avvio di un procedimento giurisdizionale in materia di appalti, abnormità che risulta ancora più evidente se si considera che l’esperimento del rimedio processuale avviene prima che si sia verificata una reale ed effettiva lesione di un interesse legittimo e costringe il potenziale ricorrente ad un esborso economico non indifferente e, oltretutto, ingiustificato, fungendo da deterrente per la tutela dei diritti dell’operatore economico, che non sa nulla circa la conclusione della procedura di gara, non essendovi la possibilità di conoscere se interverrà o meno l’aggiudicazione stessa in suo favore.

Redazione

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