Criterio di aggiudicazione illegittimo, il bando non è impugnabile

Alla luce dei principi dell’Adunanza Plenaria, è inammissibile il ricorso contro il bando che utilizza il criterio del prezzo più basso invece dell’offerta economica più vantaggiosa: tale clausola del bando non è immediatamente lesiva.

I giudici amministrativi catanesi riprendono i principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2018 sulle clausole del bando impugnabili prima dell’aggiudicazione (Tar Sicilia – Catania, sez. IV, 26 luglio 2018, n. 1591)

Nel caso di specie un’impresa impugnava un bando di gara, senza attende l’aggiudicazione, per violazione dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 poiché – a suo parere – la gara avrebbe dovuto essere aggiudicata col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa privilegiato dal citato articolo di legge (piuttosto che con quello del “prezzo più basso”), trattandosi di servizio “ad alta intensità di manodopera”.

Le condizioni per l’impugnazione immediata del bando di gara, senza aspettare l’aggiudicazione

Il Tar ha ribadito l’orientamento prevalente secondo il quale – al di là dell’ipotesi in cui vengano in rilievo clausole immediatamente impeditive della partecipazione alle pubbliche gare, aventi effetti immediatamente escludenti nei confronti di un concorrente – l’impugnativa del bando può essere proposta solo al momento in cui è stata decretata l’aggiudicazione a favore di taluno dei partecipanti.

Il Consiglio di Stato, nella citata Adunanza Plenaria n. 4/2018, ha ribadito che tale principi rimangono fermi anche in seguito alle ultime riforme legislative (come l’introduzione del rito superaccelerato), affermando altresì che “la postergazione della tutela avverso le clausole non escludenti del bando, al momento successivo ed eventuale della denegata aggiudicazione, secondo quanto già stabilito dalla decisione dell’Adunanza plenaria n. 1 del 2003, non si pone certamente in contrasto con il principio di concorrenza di matrice europea, perché non lo oblitera, ma lo adatta alla realtà dell’incedere del procedimento nella sua connessione con i tempi del processo” (A.P. n. 4/2018).

Il criterio di selezione delle offerte non è immediatamente escludente

Il TAR Sicilia, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, precisa pertanto che – in mancanza del provvedimento di aggiudicazione – la clausola impugnata (relativa al criterio di selezione delle offerte), evidenzia che non sussiste alcun effetto immediatamente lesivo nei confronti della società ricorrente, né vi sono effetti preclusivi rispetto alla partecipazione alla gara.

In allegato la sentenza completa Tar Catania, sez. IV, 26 luglio 2018, n. 1591

Redazione

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