Niente principio di rotazione per le gare aperte (sottosoglia)

Il Tar Campania chiarisce, alla luce delle Linee Guida Anac sul sotto-soglia, che il principio di rotazione delle imprese non si applica alle procedure aperte, anche se si tratta di affidamenti sotto-soglia.

Il Tar Campania, sez. VIII, 23 luglio 2018, n. 4883 rigetta il ricorso dove veniva contestata l’aggiudicazione di un servizio (sotto-soglia), mediante procedura aperta MEPA, a favore dell’affidatario del precedente contratto.

La prospettazione del ricorrente: il principio di rotazione ha un’applicazione generale nei contratti sotto soglia

L’art. 36 (Contratti sotto soglia) del d.lgs. n. 50/2016 prevede che: “1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50.”.

Parte ricorrente lamentava la violazione dei principio di rotazione delle imprese partecipanti che, a suo avviso, troverebbe applicazione negli appalti sottosoglia a prescindere dal tipo di procedura utilizzata dalla stazione appaltante, ai fini del nuovo conferimento dell’incarico e della nuova scelta del contraente.

I giudici amministrativi campani, tuttavia, sono di tutt’altro avviso, ritenendo che il principio di rotazione non abbia applicazione generalizzata nelle procedure sotto soglia.

Le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 4 sul principio di rotazione: non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga con procedure aperte al mercato

Il Tar Campania fa proprio quanto affermato dalla versione aggiornata delle Linee Guida Anac sul sotto soglia, per cui  “3.6 ….La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione….”.

Considerato che nella fattispecie oggetto della decisione si discuteva di procedura aperta, ex art.60 del d.lgs. n. 50/2016, tramite sistema MEPA, come espressamente disposto nel bando, e non, invece, di aggiudicazione mediante affidamento diretto e/o procedura negoziata, il TAR Camania ha rigettato la censura relativa alla violazione del principio di rotazione.

In allegato Tar Campania, sez. VIII, 23 luglio 2018, n. 4883

Redazione

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