L’omissione del patto di legalità, la cui presentazione era doverosa ai sensi del bando di gara, è sanabile mediante la procedura del soccorso istruttorio, non rientrando il protocollo di legalità tra i contenuti essenziali dell’offerta Tar Abruzzo, Sez. I, 12 luglio 2018, n. 294
Secondo il Tar, il soccorso istruttorio deve essere utilizzato anche in caso di omissione di un protocollo di legalità.
La prescrizione era prevista proprio nella legge di gara non potendosi considerare documentazione distinta dal bando gli allegati allo stesso per cui il ‘’Patto d’integrità” deve essere considerato tra i documenti che i partecipanti alla gara avrebbero dovuto obbligatoriamente produrre.
Nonostante questo, però, la Commissione di gara, prima di escludere il concorrente avrebbe dovuto, conclude il TAR, consentire il deposito dell’Allegato mancante facendo ricorso alla procedura del soccorso istruttorio.
L’art. 83, comma 9, d.lgs 50/16, prevede espressamente che “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica”.
Nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in particolare, il soccorso istruttorio è lo strumento che consente di rimediare a eventuali omissioni, incompletezze e/o irregolarità di informazioni e documenti utili ai fini della partecipazione alla gara mediante l’integrazione, in caso di omissione od incompletezza della documentazione, o la regolarizzazione di documenti già presentati ma affetti da irregolarità o errori materiali.
La ratio dell’istituto è evidentemente quella di limitare le ipotesi di esclusione degli operatori economici dalle procedure di gara ai soli casi di carenze gravi e sostanziali dei requisiti di partecipazione alla gara, conseguentemente ampliando la possibilità di concorrere all’aggiudicazione del contratto pubblico, in ossequio al principio del favor partecipationis.
Applicando questi principi al caso di specie, non attenendo l’omissione della sottoscrizione del “patto d’integrità” ai requisiti essenziali dell’offerta, la stazione appaltante avrebbe dovuto ricorrere al soccorso istruttorio in luogo dell’esclusione della ricorrente.
In allegato Tar Abruzzo, Sez. I, 12 luglio 2018, n. 294