Il modello in house costituisce un modo di gestione ordinario dei servizi pubblici locali, e la relativa decisione dell’amministrazione, ove motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l’ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta.
Il Tar Brescia si pronuncia sulla natura della scelta, da parte di una pubblica amministrazione, di gestire in house un servizio pubblico locale, concludendo per rigettare il ricorso che contestava tale scelta, a danno di un affidamento al mercato dei servizi di igiene ambientale (Tar Lombardia – Brescia, Sez. I, 12 luglio 2018 n. 269).
La natura ordinaria della gestione pubblica dei servizi pubblici
I giudici amministrativi bresciani chiariscono che il modello di autoproduzione scelto dal Comune resistente si qualifica come modalità legittima di esercizio di un servizio pubblico locale di rilevanza economica: il modello in house costituisce un modo di gestione ordinario dei servizi pubblici locali, alternativo rispetto all’affidamento mediante selezione pubblica.
E infatti il quinto considerando della direttiva U.E. 24/2014 sugli appalti pubblici stabilisce sul punto che “È opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva”.
A sostegno di tale conclusione il Tar richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato (in particolare Cons. Stato, sez. V – 18/7/2017 n. 3554) il quale pure ha confermato che l’affidamento in house ha natura ordinaria e non eccezionale, e che la relativa decisione dell’amministrazione, ove motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l’ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta.
Le motivazioni della scelta della gestione pubblica, invece che privata, di un servizio locale
Nel caso di specie, il Comune aveva adeguatamente motivato la scelta di affidamento in house, sulla base dei maggiori servizi aggiuntivi e gratuiti erogabili tramite la modalità in house, in ragione del risparmio e del numero insufficiente di competitors privati sul territorio, nonché sulla base dell’esperienza insoddisfacente del Comune nel momento in cui questo si era rivolto al mercato in precedenza.
In allegato la sentenza integrale Tar Lombardia – Brescia, Sez. I, 12 luglio 2018 n. 269