Annullamento per vizio di motivazione e ottemperanza

L’annullamento di un parere negativo disposto per un vizio di difetto di motivazione produce un effetto conformativo che, determinando un vincolo di ampiezza limitata, lascia sostanzialmente integro l’ambito discrezionale affidato all’Amministrazione ai fini di un nuovo esercizio dell’attività valutativa che può avere nuovamente un esito negativo (Tar Veneto, sez. II, 7 settembre 2018, n. 882)

Nel caso sottoposto al TAR Veneto, veniva proposto ricorso per ottemperanza contro l’adozione di un secondo parere negativo, dopo che il primo era stato annullato per vizio di motivazione, denunciando l’intento elusivo della sentenza di primo grado.

In particolare veniva contestato l’operato dell’Amministrazione che, da un lato, aveva fatto appello contro la sentenza che annullava il primo parere negativo, e dall’altro aveva utilizzato gli stessi argomenti dell’appello per motivare il secondo parere, anch’esso negativo.

Secondo i giudici veneti, è inconferente, al fine di dimostrare l’esistenza di un intento elusivo della sentenza, la circostanza che talune delle argomentazioni utilizzate nel nuovo parere negativo possano essere state poste anche a fondamento dell’atto di appello proposto dall’Amministrazione avverso la sentenza da eseguire.

Tale  circostanza dedotta, si legge, rientra in realtà nella naturale e fisiologica esplicazione degli obblighi conformativi derivanti dalla sentenza che ha annullato il primo parere per difetto di motivazione e dal contemporaneo esercizio del diritto di difesa spettante all’Amministrazione in quanto parte del giudizio, e non è sintomatica di un uso sviato del potere amministrativo.

Secondo il TAR interrogato in sede di ottemperanza, nel dare esecuzione alla sentenza che ha annullato il primo parere per difetto di motivazione, l’Amministrazione conserva ampi margini di valutazione e può legittimamente reiterare un parere negativo, mentre la possibilità di appellare la sentenza costituisce esplicazione del diritto di difesa riconosciuto a tutte le parti del giudizio.

In linea più generale, l’annullamento di un parere negativo disposto per un vizio di difetto di motivazione produce un effetto conformativo che, determinando un vincolo di ampiezza limitata, lascia sostanzialmente integro l’ambito discrezionale affidato all’Amministrazione ai fini di un nuovo esercizio dell’attività valutativa che può avere nuovamente un esito negativo.

In allegato la sentenza integrale Tar Veneto, sez. II, 7 settembre 2018, n. 882

Redazione

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