In Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2018 il “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici”, approvato con delibera del 4 luglio 2018 e in vigore a partire dal 31 ottobre 2018.
Si tratta dell’atto che sostituisce il precedente «Regolamento del 15 febbraio 2017 sull’esercizio dell’attivita’ di vigilanza in materia di contratti pubblici».
Il regolamento disciplina i procedimenti dell’Autorità concernenti l’esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 213, comma 3, lettere a) , b) , g) del codice appalti.
In allegato il Regolamento ANAC sull’attività di vigilanza come in Gazzetta Ufficiale
L’avvio dell’attività di vigilanza su iniziativa d’ufficio
L’attività di vigilanza dell’Autorità è attivata su iniziativa dell’ufficio competente e su disposizione del consiglio:
a) a seguito di grave mancato adeguamento della stazione appaltante alle osservazioni dell’Autorità, ai sensi dell’art. 8 del regolamento in materia di vigilanza collaborativa;
b) a seguito di mancato adeguamento della stazione appaltante al parere di precontenzioso vincolante di cui all’art. 211, comma 1, del codice.
L’avvio dell’attività di vigilanza su segnalazione di parti pubbliche o private
Il Regolamento specifica anche che l’attività di vigilanza è, altresì, attivata a seguito di segnalazioni presentate all’Autorità:
a) dall’autorità giudiziaria amministrativa, ai sensi dell’art. 1, comma 32-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) dal pubblico ministero, ai sensi dell’art. 129, comma 3, delle disposizione di attuazione del codice di procedura penale;
c) dall’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 19, comma 5, lett. a-bis) del decreto-legge 24 giugno 2014, 90;
d) da ogni altra amministrazione o autorità pubblica, ivi compresa quella giudiziaria ordinaria e contabile.
L’Autorità valuta anche le segnalazioni di violazione della normativa in materia di contratti pubblici presentate da terzi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di funzionamento degli uffici, tenendo conto in via prioritaria della gravità della violazione e della rilevanza degli interessi coinvolti dall’appalto.
Il Regolamento contempla anche l’ipotesi di segnalazione di illeciti da parte di un dipendente pubblico (c.d. whistleblower), nel cui caso la trattazione della stessa è affidata all’ufficio competente, che la svolge ai sensi del presente regolamento e delle linee guida adottate dall’Autorità in materia, nel rispetto della tutela della riservatezza dell’identità del segnalante di cui all’art. 54- bis del decreto legislativo 30 marzo 2001.
Il caso delle segnalazioni anonime
Il regolamento considera anonime le segnalazioni che: a) non rechino alcuna sottoscrizione; b) rechino una sottoscrizione illeggibile; c) pur apparendo riferibili a un soggetto, non consentano, comunque, di individuarlo o di identificarlo con certezza.
La regola è che le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente. Tuttavia, le segnalazioni anonime che riguardino fatti di particolare rilevanza o gravità e presentino informazioni adeguatamente circostanziate possono essere tenute in considerazione al fine di integrare le informazioni in possesso dell’ufficio nell’esercizio dell’attività di vigilanza. Il dirigente dell’ufficio può altresì proporre al consiglio di avviare un autonomo procedimento di vigilanza.