I giudici amministrativi pugliese sollevano la questione di costituzionalità rispetto all’automatica perdita dei benefici in caso di falsa autodichiarazione: secondo l’Ordinanza di rimessione è incostituzionale che l’applicazione dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 comporti l’automatica decadenza dal beneficio eventualmente già conseguito, senza permettere alcun margine di discrezionalità alle PP.AA. ed essendo irrilevante il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante medesimo.
Tar Puglia – Lecce, Ord. 17 settembre 2018, n. 1346
Il Tar Lecce dubita della costituzionalità del D.P.R. in materia di auto-dichiarazioni, nella parte in cui dispone un meccanismo automatico di venir meno di ogni utilità…
L’automatismo in caso decadenza dai benefici e l’irrilevanza di colpa o dolo del dichiarante
L’articolo 75 (“Decadenza dai benefici”) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) dispone che: “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
Secondo la giurisprudenza “granitica” citata dall’Ordinanza, ai sensi della normativa generale di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con l’autodichiarazione non veritiera, senza che tale disposizione lasci margine di discrezionalità alle Amministrazioni (cfr. ad es. CdS 1172\2017).
Pertanto la P.A. non ha nessuna possibilità di considerare la mancanza di colpa o di dolo e le giustificazioni del dichiarante, che invece diventano rilevanti in seda penale.
L’incostituzionalità, per irragionevolezza, dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 laddove comporta l’automatica decadenza dal beneficio eventualmente già conseguito
Secondo l’Ordinanza, l’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000), intesa alla stregua dell’illustrato “diritto vivente”, nel suo meccanico automatismo legale (del tutto decontestualizzato dal caso specifico) e nella sua assoluta rigidità applicativa (che non conosce eccezioni), sembra incostituzionale, per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza sanciti dall’art. 3 della Costituzione.
A parere dei giudici, la decadenza automatica dal beneficio (o l’impedimento al conseguimento dello stesso), a prescindere dall’effettiva gravità del fatto contestato impedisce di distinguere tra le fattispecie in cui la dichiarazione non veritiera riveste un’incidenza del tutto marginale rispetto all’interesse pubblico perseguito dalla P.A., e per quelle nelle quali tale dichiarazione risulta in netto contrasto con tale interesse: pertanto riservando il medesimo trattamento a situazioni di oggettiva diversa gravità).
Dall’altro lato vi è una violazione del principio di ragionevolezza perché non si consente di escludere nemmeno le ipotesi di non veridicità delle autodichiarazioni su aspetti di minima rilevanza concreta, con ogni possibile (e finanche prevedibile) abnormità e sproporzione delle relative conseguenze, rispetto al reale disvalore del fatto commesso.
Sotto altro profilo, continua il Tar Puglia, l’assoluta rigidità applicativa dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 appare eccessiva, in quanto non consente (parimenti irragionevolmente e inadeguatamente) di valutare l’elemento soggettivo (dolo – la c.d. coscienza e volontà di immutare il vero – ovvero colpa, grave o meno – nell’ipotesi di fatto dovuto a mera leggerezza o negligenza dell’agente) della dichiarazione (oggettivamente) non veritiera, nella naturale (e contestuale) sede del procedimento amministrativo (o anche, laddove la P.A. lo ritenga, nell’ambito del pertinente giudizio penale).