Il Ministro per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno ha adottato il giorno 1 ottobre 2018 la Circolare n 3_del_2018, con la quale si sollecitano tutte le amministrazioni pubbliche a individuare al loro interno un Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), come previsto dall’art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale”.
Si tratta della figura prevista come obbligatoria dal CAD a partire dal 14 settembre 2016, e che tuttavia non risulta ancora adeguatamente sviluppata nelle pubbliche amministrazioni.
Circolare n. 3 del 1 ottobre 2018
Alle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Oggetto: Responsabile per la transizione digitale – art. 17 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”
Nell’ambito della serie di azioni, a cui il Governo intende dare corso, per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, affinché sia di supporto alla crescita digitale dell’Italia, riveste particolare importanza l’individuazione della figura del responsabile per la transizione al digitale.
Con la presente circolare si richiama l’attenzione su alcuni aspetti di particolare rilevanza connessi alla predetta nomina, ferma restando l’autonomia organizzativa riconosciuta dall’ordinamento giuridico alle amministrazioni in indirizzo.
La trasformazione digitale richiede il contributo ed il coinvolgimento di ogni articolazione della macchina pubblica e a tal fine il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), adottato con d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, modificato da ultimo con i decreti legislativi n. 179 del 2016 e n. 217 del 2017, prevede all’art. 17 che le pubbliche amministrazioni garantiscano l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo.
L’art. 17, comma 1, CAD, stabilisce che ciascuna pubblica amministrazione sia tenuta ad affidare ad un unico ufficio dirigenziale, fermo restando il numero complessivo degli uffici, la “transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità” nominando un Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD). Giova precisare che già nel testo previgente si attribuiva alla struttura per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie una serie di compiti di rilievo strategico. Si consideri che rientrava tra i suoi compiti (confermati peraltro nella attuale formulazione del CAD) quello di analizzare la coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie digitali, ovvero di ridurre i tempi e i costi dell’azione amministrativa, e anche di promuovere le iniziative attinenti l’attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie.
La novella di cui al d.lgs. 179/2016 istituisce la figura del RTD, ne definisce la collocazione organizzativa e dispone che, con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale, risponde direttamente all’organo di vertice politico o, in sua assenza, a quello amministrativo dell’ente (art. 17, commi 1-ter e 1-sexies, CAD). La rilevanza di una tale previsione nell’ordinamento giuridico italiano denota la volontà del legislatore di ricondurre immediatamente al vertice dell’amministrazione la governance – intesa come attività di indirizzo, coordinamento e correlata responsabilità – della transizione del Paese al digitale, attraverso la realizzazione di servizi pubblici rivisitati in un’ottica che ne preveda la piena integrazione con le nuove tecnologie e non più la giustapposizione di queste ultime alle esistenti forme di organizzazione. Da ciò si evince che, nel rispetto degli assetti organizzativi dell’amministrazione di riferimento e del principio di separazione tra funzioni del vertice politico e del vertice amministrativo, il legislatore attribuisce ai compiti demandati al RTD una valenza strategica tale da imprimere ai relativi obiettivi una derivazione diretta da parte del vertice politico che trova immediata espressione nella direttiva generale per l’attività amministrativa, successivamente da declinarsi nella programmazione strategica e operativa delineata nel piano della performance.
Ciò posto, dalla data di entrata in vigore di tale obbligo (14 settembre 2016) ad oggi, risulta che soltanto un numero limitato di amministrazioni ha provveduto ad individuare tale figura, essenziale per la digitalizzazione coordinata del Paese.
Con la presente Circolare, nella convinzione della centralità del ruolo del RTD ai fini della trasformazione digitale dell’amministrazione e del pieno adempimento delle norme in materia di innovazione della pubblica amministrazione, si richiamano le amministrazioni a provvedere, con ogni opportuna urgenza, alla individuazione del RTD preposto all’ufficio per la transizione al digitale e alla relativa registrazione sull’Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA – www.indicepa.gov.it).
L’urgenza di provvedere a tale adempimento da parte di tutti i soggetti tenuti all’applicazione del CAD (così come individuati all’art. 2, comma 2, D. Lgs. n. 82/2005), emerge chiaramente dall’elenco esemplificativo e non esaustivo, contenuto nell’art. 17 citato, dei compiti attribuiti al suddetto Ufficio:
coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
- indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni sia esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell’amministrazione;
- indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività;
- accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità;
- analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell’utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell’azione amministrativa;
- cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell’amministrazione;
- indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
- progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, inclusa la predisposizione e l’attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
- promozione delle iniziative attinenti l’attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie;
- pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell’amministrazione;
- pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione, al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell’agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale.
Al fine di assicurare piena attuazione al disposto normativo le Amministrazioni devono individuare, con atto organizzativo interno e nell’ambito della dotazione organica complessiva delle posizioni di funzione dirigenziale, l’ufficio dirigenziale, di livello generale ove previsto nel relativo ordinamento, cui attribuire i compiti per la transizione digitale declinati dal comma 1 dell’art. 17 CAD.
Il responsabile di tale ufficio deve formalmente assumere le funzioni di Responsabile per la transizione al digitale, essere dotato di “adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali”.
Ove sia già in corso l’incarico dirigenziale di titolare dell’ufficio per la transizione digitale, ferma restando la naturale scadenza dell’incarico in essere, l’affidamento delle funzioni aggiuntive previste dalla legge al dirigente responsabile di tale Ufficio avviene mediante atto interno di nomina che configura la fattispecie dell’incarico aggiuntivo ad opera dell’organo già competente al conferimento dell’incarico dirigenziale, nel rispetto del regime di onnicomprensività.
Nel caso in cui l’ufficio per la transizione digitale risulti vacante e, in via generale, per i successivi atti di nomina del responsabile dell’ufficio, la nomina di RTD è contestuale al conferimento dell’incarico dirigenziale, nel rispetto della normativa vigente, annoverando tra i requisiti richiesti il possesso di “adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali”.
Ferma restando l’autonomia organizzativa di ciascuna Amministrazione, la graduazione delle posizioni dirigenziali può essere congruamente rimodulata in considerazione del maggior aggravio di funzioni secondo le modalità previste dalla disciplina dei rispettivi ordinamenti interni.
Relativamente alle pubbliche amministrazioni in cui non siano previste posizioni dirigenziali le funzioni per la transizione digitale di cui all’art. 17, comma 1 CAD, possono essere affidate ad un dipendente in posizione apicale o già titolare di posizione organizzativa in possesso di adeguate competenze tecnologiche e di informatica giuridica fermi restando, mutatis mutandis, gli effetti sul trattamento economico sopra trattati.
È utile precisare che il comma 1-septies dell’art. 17 CAD. prevede la possibilità per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato di esercitare le funzioni di RTD anche in forma associata. Tale opzione organizzativa, raccomandata specialmente per le PA di piccole dimensioni, può avvenire in forza di convenzioni o, per i comuni, anche mediante l’unione di comuni. La convenzione disciplinerà anche le modalità di raccordo con il vertice delle singole amministrazioni.
Al fine di garantire la piena operatività dell’Ufficio, si raccomanda di prevedere, nell’atto di conferimento dell’incarico o di nomina, nel caso di incarico in essere, oltre che i compiti espressamente previsti, anche quelli sotto indicati in ragione della trasversalità della figura:
- il potere del RTD di costituire tavoli di coordinamento con gli altri dirigenti dell’amministrazione e/o referenti nominati da questi ultimi;
- il potere del RTD di costituire gruppi tematici per singole attività e/o adempimenti (ad esempio: pagamenti informatici, piena implementazione di SPID, gestione documentale, apertura e pubblicazione dei dati, accessibilità, sicurezza, ecc.);
- il potere del RTD di proporre l’adozione di circolari e atti di indirizzo sulle materie di propria competenza (ad esempio, in materia di approvvigionamento di beni e servizi ICT);
- l’adozione dei più opportuni strumenti di raccordo e consultazione del RTD con le altre figure coinvolte nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione (responsabili per la gestione, responsabile per la conservazione documentale, responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, responsabile per la protezione dei dati personali);
- la competenza del RTD in materia di predisposizione del Piano triennale per l’informatica della singola amministrazione, nelle forme e secondo le modalità definite dall’Agenzia per l’Italia digitale;
- la predisposizione di una relazione annuale sull’attività svolta dall’Ufficio da trasmettere al vertice politico o amministrativo che ha nominato il RTD.
Nel ribadire, quindi, l’urgenza della nomina, si ricorda che il RTD rappresenta il punto di contatto con l’Agenzia per l’Italia Digitale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le questioni connesse alla trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, nonché per la partecipazione a consultazioni e censimenti previsti dal Piano triennale per l’informatica della pubblica amministrazione.
L’Agenzia per l’Italia Digitale fornirà mensilmente al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle nomine registrate sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni per i provvedimenti di competenza.
Il Ministro per la pubblica amministrazione
Sen. Avv. Giulia Bongiorno
[1] Al RTD, infatti, competono tutti i poteri di impulso e coordinamento finalizzati alla piena transizione verso la modalità operativa digitale.
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Sull’argomento si veda anche l’approfondimento sul Responsabile dell’Amministrazione Digitale.