La richiesta di chiarimenti nel ricorso per ottemperanza

Attraverso la richiesta di chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza, non è possibile sottoporre al giudice questioni astratte di interpretazione del giudicato, ma questioni specifiche che siano effettivamente insorte durante la fase di esecuzione del giudicato. Anche la parte pubblica vittoriosa può chiedere chiarimenti

Il Tar Lazio si pronuncia sulla natura del c.d. “Ricorso per chiarimenti”, nel caso in cui il medesimo è proposto dall’amministrazione, allo scopo di chiarire se una sentenza obbligava la medesima amministrazione a prendere provvedimenti (Tar Lazio, Sez. II bis, 2 luglio 2018, n. 7325)

L’articolo 112 del codice processuale amministrativo, recante disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza, al comma 5, dispone che il ricorso per ottemperanza può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza.

Il Tar Lazio, per chiarire tale potere, richiama la giurisprudenza (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 06-04-2018, n. 938) per la quale, attraverso la richiesta di chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza, non è possibile sottoporre al giudice questioni astratte di interpretazione del giudicato, ma questioni specifiche che siano effettivamente insorte durante la fase di esecuzione del giudicato.

La richiesta di chiarimenti è slegata dalla questione della soccombenza nel giudizio principale: il giudicato amministrativo, anche quando si concretizza nel rigetto di una domanda di annullamento di un provvedimento amministrativo, presenta sovente un’efficacia conformativa nei confronti della pubblica amministrazione, così obbligando quest’ultima, pur vittoriosa nel giudizio di cognizione, a svolgere un’attività di adeguamento all’interpretazione della legge recata dal giudicato.

Ne deriva che il ricorso per chiarimenti sulle modalità di ottemperanza al giudicato può essere, astrattamente, proposto anche dalla parte pubblica che è risultata vittoriosa nel giudizio di cognizione, in virtù dell’effetto conformativo del giudicato amministrativo.

Redazione

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