La giurisprudenza amministrativa si pronuncia sull’atto meramente confermativo non autonomamente impugnabile, ovvero quello che si limita a dichiarare l’esistenza di un precedente provvedimento, senza una nuova istruttoria o una nuova motivazione (Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2018, n. 5341)
Allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se l’atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi.
In particolare, ricorda il Consiglio di Stato, non può considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento: ciò perché l’esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco, e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può condurre a un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dare vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione; ricorre invece l’atto meramente confermativo quando la Pubblica amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione. ( ex multis V Sez. n. 2172 del 2018).
In allegato Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2018, n. 5341