Secondo il C.G.A., il principio costituzionale dell’autonomia finanziaria dei Comuni, come quello della correlazione tra funzioni e risorse, preclude che i Comuni vengano obbligati ad assorbire il patrimonio ed il personale di alcuni enti pubblici (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza soppresse) senza un corrispondente trasferimento di risorse.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regine Sicilia ha sollevato la questione di costituzionalità della normativa regionale che sopprime le IPAB e obbliga i Comuni ad assorbirne il patrimonio e il personale (Cga 15 ottobre 2018, n. 556)
Il principio dell’autonomia finanziaria dei Comuni nella Costituzione
Secondo l’Ordinanza del C.G.A., nel nostro Ordinamento vige il principio di autonomia finanziaria dei Comuni, espressamente declinato sia dall’art. 119 della Costituzione, che dai singoli Statuti delle Regioni.
Corollario di tale principio è quello secondo cui ad ogni trasferimento di funzioni deve corrispondere un adeguato trasferimento (o un’attribuzione) di risorse economico-finanziarie per farvi fronte; principio che vale, all’evidenza, anche per il caso di trasferimento di complessi patrimoniali che determinino oneri (quali spese di manutenzione, restauro etc.) forieri di perdite economiche, nonché – nota il Collegio – per il caso di trasferimento di personale.
Tale “principio di correlazione fra funzioni e risorse” è desumibile dall’intero assetto del Titolo V della Carta costituzionale; e, in particolare, dai commi primo, quinto e sesto dell’art. 119 della Costituzione, disposizioni costituzionali che nella misura in cui (e nelle parti nelle quali) mirano a garantire uno standard minimo di tutela in favore degli Enti locali – e dunque un valore costituzionale di base – sono ad essi comunque applicabili (e da essi invocabili) a prescindere da ogni delimitazione territoriale.
Il primo comma dell’art. 119 della Costituzione stabilisce che “i Comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa”.
Il quinto comma dell’art. 119 della Costituzione stabilisce che “Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni (… omissis …) di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”.
Il sesto comma dell’art. 119 della Costituzione stabilisce che “… per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni …”.
Il trasferimento di funzioni senza risorse secondo la Corte Costituzionale
Proprio occupandosi della questione del “trasferimento di funzioni senza risorse”, la Corte Costituzionale ha affermato (Corte Cost., n. 145 del 2008; nonché n. 29 del 2004; n. 138 del 1999 e n. 222 del 1994) che le norme di legge che consentono operazioni istituzionali di tal fatta sono da considerare costituzionalmente illegittime – in quanto lesive del “principio di correlazione fra funzioni e risorse”, nonché del “principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica” e del “principio dell’equilibrio dei bilanci pubblici” declinati dagli artt. 117, lettera ‘e’ e 119 primo, settimo ed ottavo comma della Costituzione (Corte cost., n. 52 del 2010, nn. 139 e 237 del 2009, e n. 417 del 2005; nonché 217 del 2012 e nn. 82, 176, 238, 239, 263, 272 e 273 del 2015) – quando determinano i seguenti due effetti:
a) un’alterazione del “rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte”;
b) ed una variazione del rapporto entrate/spese foriero di un “grave squilibrio” nel bilancio.
L’incostituzionalità della legge regionale, in violazione di tali principi
Si legge nell’Ordinanza che tali principi fondamentali sembrano essere stati disattesi dal legislatore siciliano, il quale con il quarto comma dell’art. 34 della l.r. n. 22 del 1986 ha creato un meccanismo idoneo a gravare i Comuni di una nuova funzione (quella di gestione e manutenzione dei patrimoni in dissesto delle soppresse I.P.A.B.; e quella, di natura socio-assistenziale, di ricollocazione ed eventuale riqualificazione del personale da esse dipendente), senza dotarli (di un minimo) di risorse finanziarie (aggiuntive) necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo.