Nessun potere del Sindaco di un Comune sull’immigrazione

Il Sindaco non può, nella sua qualità di Autorità Locale, intervenire con propri atti per regolamentare il fenomeno migratorio, sebbene nell’ambito del proprio territorio comunale: si tratta di un settore, quello dell’immigrazione, riservato alla competenza legislativa, regolamentare ed amministrativa ed esclusiva dello Stato ( Tar Sicilia – Catania, Sez. IV, 6 agosto 2018, n. 1671)

Il Tar Catania si pronuncia sulla legittimità di un Ordinanza del Sindaco di un comune siciliano, che disponeva “norme applicative a tutela della salute, delle prescrizioni urbanistiche e della sicurezza pubblica e in materia di locazione e/o cessione a qualunque titolo di immobili ad uso abitativo per accoglienza migranti, rifugiati e richiedenti asilo”.

Con tale provvedimento il Sindaco – in ragione sia dell’assenza di strutture all’uopo idonee, sia della necessità di prevenire criticità connesse al possibile turbamento dell’equilibrio sociale raggiunto dalla comunità locale – ha sancito delle disposizioni con finalità di escludere, o comunque rendere più difficile il collocamento sul territorio di migranti, rifugiati e richiedenti asilo.

La competenza esclusiva statale in materia di immigrazione e regolazione del fenomeno migratorio

I giudici amministrativi siciliani hanno notato che la ragione del provvedimento non è tanto quella igienico-sanitaria, quanto, soprattutto e principalmente, quella della gestione dei migranti, rientrante nella sfera di competenza dello Stato e, più precisamente, del Ministero dell’Interno, e non in quella dei Comuni (o dei Sindaci).

A tale proposito l’art. 117, comma 2, Cost., attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la competenza a disciplinare il diritto di asilo e la condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea (lett. a) nonché tutti i vari aspetti connessi all’immigrazione (lett. b).

Tale competenza veniva esercitata emanando il d.lgs. n. 142 del 2015, in attuazione delle Direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE, così demandando al Ministero dell’Interno ed ai Prefetti la competenza e l’esercizio di importanti funzioni in materia.

Non può, per tali ragioni, il Sindaco, nella sua qualità di Autorità Locale, intervenire con propri atti per regolamentare il fenomeno migratorio, sebbene nell’ambito del proprio territorio comunale.

In allegato la sentenza integrale  Tar Sicilia – Catania, Sez. IV, 6 agosto 2018, n. 1671

Redazione

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