Permesso di costruire in deroga e aree degradate

La valutazione in ordine alla natura “degradata” dell’area urbana, necessaria per la concessione del c.d. permesso in deroga, spetta al Consiglio Comunale ed è connotata da ampia discrezionalità tecnica sindacabile solo in presenza di profili di macroscopica illogicità, irragionevolezza o di travisamento del fatto.

Il Tar Piemonte sul concetto di “aree urbane degradate” ai fini dei permessi in deroga e sul correlato potere del Consiglio Comunale (Tar Piemonte, Sez. I, 18 settembre 2018, n. 1028).

I permessi di costruire in deroga nel Decreto Sviluppo

Il permesso di costruire in deroga introdotto dal Decreto Sviluppo (Dl 70/2011) è ammesso solo dove gli «edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare» si collochino in aree urbane degradate.

Più nel dettaglio, l’art 5 commi 9 e ss. D.L. n. 70 del 2011 (conv. in L. 106/2011) dispone che “Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili (…) è ammesso il rilascio di un permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d’uso, purchè si tratti di destinazioni tra loro compatibili e complementari (…)”

In forza di tale disposizione, pertanto, il presupposto in presenza del quale “è ammesso” – quindi comunque non “dovuto” – il rilascio di un permesso di costruire in deroga al vigente PRGC è che l’intervento edilizio consenta di perseguire “la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente” e “la riqualificazione di aree urbane degradate”, caratterizzate, queste ultime, dalla “presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare”.

Competenza del Consiglio Comunale e nozione di degrado

La valutazione circa la sussistenza di tali presupposti, ed in particolare circa l’esistenza di aree urbane “degradate”, è rimessa per legge al consiglio comunale.

Secondo i giudici piemontesi, si tratta di una valutazione connotata da ampia discrezionalità tecnica, tenuto che conto che essa può comportare deroghe più o meno estese alla vigente strumentazione urbanistica, e che per tale motivo è sindacabile dal TAR solo in presenza di profili di macroscopica illogicità, irragionevolezza o di travisamento del fatto.

E questo in particolare perché la nozione di “degrado” di un bene non attinge a regole tecniche desunte da scienze esatte e quindi sconta sempre, inevitabilmente, un tasso più o meno elevato di opinabilità.

Quando l’Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare quest’ultimo non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio.

In questi casi è doveroso piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità, con la conseguenza che, ove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Pubblica amministrazione, il giudice amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della stessa la propria, giacché diversamente egli sostituirebbe un giudizio opinabile  con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva all’Amministrazione.

La natura eccezionale del permesso di costruire in deroga

Infine la sentenza chiarisce la natura eccezionale del permesso di costruire in deroga.

Il principio di carattere generale è che lo strumento urbanistico va rispettato finchè è in vigore; la possibilità di rilasciare permessi di costruire in deroga al vigente strumento urbanistico costituisce una eccezione a tale principio: eccezione che può essere assentita dall’amministrazione comunale in presenza di taluni presupposti previsti dalla legge, nell’esercizio di poteri ampiamente discrezionali che possono afferire anche agli indirizzi politici di fondo dell’amministrazione in carica in materia di governo del territorio.

Per tale motivo, si tratta di valutazioni di merito dell’amministrazione comunale, di carattere latamente politico.

Redazione

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