Secondo quanto disposto dall’art. 40 del Codice Appalti (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione): “a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”
Tuttavia, per quanto riguarda le procedure sotto-soglia e in particolare le procedure per gli acquisti inferiori ai 1000 euro, nessun obbligo di procedura elettronica.
L’Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa di cui all’art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296., non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti pubblici.
In allegato il Comunicato del presidente dell’ANAC