Non esiste alcuna legittimazione al ricorso per i genitori che vogliano sottrarsi liberamente all’obbligo di sottoporre in figli minorenni all’obbligo di vaccino imposto dal d.l. 7 giugno 2017, n. 73, convertito nella l. 31 luglio 2017, n. 119.
Un ricorso giurisdizionale non può fondarsi su un intento elusivo alla legge, come nel caso di un ricorso che ha il fine di sottrarsi agli obblighi vaccinali in vigore.
Il Tar Trento ribadisce che, sulla base delle regole processuali in vigore, il presupposto perché venga adita la tutela giurisdizionale riposa nell’interesse alla decisione, derivante da una lesione ad una posizione giuridica attiva tutelata dall’ordinamento.
E infatti la titolarità di una posizione giuridica riconosciuta dall’ordinamento come meritevole di tutela attiene, del resto, allo stesso presupposto costituzionale dell’agire in giudizio, che, in base ai principi generali in materia di condizioni dell’azione, l’art. 24 comma 1, Cost. riconosce per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi: la riconoscibilità della legittimità dell’interesse veicolato dal ricorso costituisce, quindi, un a priori dell’ingresso in giudizio.
Tuttavia nel caso di specie non esiste alcuna legittimità dell’interesse veicolato, ovvero quello di sottrarsi alla vaccinazione.
Tale intenzione, di sottrarsi ad un obbligo riconosciuto come tale e non contestato, non può essere riconosciuta come fondante un interesse tutelabile in giudizio, dato che elimina la definizione stessa di “legittimo” dell’interesse a ciò abilitante.
A rafforzare le argomentazioni, i giudici citano pure i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 18 gennaio 2018, n. 5 (paragrafi nn. 8.2.4 e 8.2.1) e dalla sentenza del Consiglio di Stato 14 febbraio 2018, n. 962, che enfatizzano come la previsione della copertura vaccinale sia funzionale all’adempimento di un generale dovere di solidarietà che pervade e innerva tutti i rapporti sociali e giuridici.
In allegato la sentenza integrale Trga Trento 21 novembre 2018, n. 256